Metodologia di misura e criteri di valutazione CORRETTI:

Metodologia pubblicistica per la tipologia di rumore in esame (per esempio: traffico stradale) non è applicabile nel diritto privatistico perché mira alla valutazione dell’accettabilità delle immissioni e non alla loro tollerabilità; infatti le norme amministrative di riferimento  a fini autorizzativi per la pubblica Amministrazione sono il D.M. 16 marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 076  del 01/04/1998 e la relativa “Classificazione Acustica del Territorio” di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 60/2002 dal Comune di Roma, a norma della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (GU n. 127 del 1-6-2004).

Tali norme amministrative richiedono pertanto il rilevamento di un valore di pressione MEDIO energetico, detto “Livello Equivalente”, per periodi lunghi, anche di settimane, per valutare l’accettabilità dell’inquinamento acustico nel territorio che nulla hanno a che fare con la valutazione dell’eventuale superamento del limite di normale tollerabilità in una proprietà privata.

Il superamento della normale tollerabilità si basa sulle singole immissioni percepite nel fondo (nella proprietà) e non come valori medi immessi nel territorio.

Si evidenzia pertanto l’inapplicabile criterio “DIFFERENZIALE” di valutazione  pubblicistica dell’accettabilità al rumore con riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e con la valutazione del valore DIFFERENZIALE fra il livello di rumore AMBIENTALE ed livello di rumore RESIDUO.

La tollerabilità è valutata, sia dal punto di vista medico neuro sensoriale che giuridicamente, sulla base della “percettibilità”: se l’emissione è chiaramente percettibile, diventa “intollerabile”, se si confonde con i fenomeni ambientali tanto da non potersi chiaramente distinguersi, l’emissione è TOLLERABILE.

Alla netta percezione della emissione si associa quindi il concetto di “superamento della normale tollerabilità” con effetti sul “normale godimento della proprietà” e  sulla salute con “effetti stressogeni e disturbi neuro – fisiologici” (art. 32 della Costituzione).

[twocol_one]

Metodologia privatistica:
(Codice Civile)
Criterio “COMPARATIVO” di valutazione della tollerabilità al rumore, criterio privatistico o civilistico in applicazione dell’art. 844 cod. civ. con la comparazione del livello di rumore IMMESSO con il livello di rumore DI FONDO.

fonometro-kimo

La legge nel diritto privatistico (Codice Civile e Penale) non prevede criteri od obblighi metrologici se non quelli della “buona tecnica”, non impone l’applicazione di norme nazionali od internazionali: si basa esclusivamente sulla percezione dei soggetti disturbati e sulla verifica e conferma della percezione ben distinguibile della immissione da parte  del consulente (di parte o del Tribunale) “in scienza e coscienza”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile con sentenza n. 4848 del 27.02.2013 ribadiscono l’applicabilità del “criterio comparativo” nei procedimenti in materia di immissioni rumorose ex art. 844 c.c., il quale, al primo comma, così recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

Come noto, il criterio comparativo, di matrice giurisprudenziale, consente di ritenere “intollerabili“, come regola generale, i rumori disturbanti che superino di + 3 dB il rumore di fondo caratteristico del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti.

La regola, il principio, che deve essere seguito è quello in base al quale la normativa pubblicistica continua ad  applicarsi soltanto nel (e a regolare il) rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti che svolgono attività produttive, commerciali ecc., mentre il disposto di cui all’art. 844 c.c. continua a  regolamentare il rapporto inter privatistico.

Proprio perché emanata dalle Sezioni Unite, pensiamo sia stato eliminato ogni dubbio interpretativo sulla persistente validità e applicabilità del criterio comparativo nella controversia acustica in cui sia coinvolto il privato.

Si consideri, oltretutto, che il caso che ha dato luogo alla pronuncia era  afferente a immissioni rumorose disturbante provenienti da parco pubblico nelle abitazioni dei vicini residenti.
[/twocol_one][twocol_one_last]Riportiamo il passo della sentenza in cui la Corte Suprema si sofferma sul punto specifico :

La Corte territoriale ( Corte di Appello di Milano  n.d.r.) ha affermato che il giudice di primo grado aveva basato la propria pronuncia su di uno scrupoloso accertamento peritale che aveva consentito di rilevare delle immissioni che superavano notevolmente il limite comunemente accettato dei 3 decibel sul rumore di fondo; ha aggiunto che tale accertamento era avvenuto in momenti diversi e senza preavviso delle parti, in modo quindi da ritenerlo sufficientemente obiettivo; il giudice di appello ha quindi confermato il superamento della normale tollerabilità dei rumori provenienti dal parco giochi in questione; orbene la sentenza impugnata, avendo chiaramente valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata ed avendo quindi indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, ha dato luogo ad un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede; in effetti l’accertamento peritale cui la sentenza impugnata ha aderito ha avuto riguardo a valutare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non in senso assoluto, ma relativamente alla situazione ambientale della zona oggetto delle lamentate immissioni senza prescindere dalla valutazione della rumorosità di fondo, ossia della fascia rumorosa costante sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (vedi in tal senso Cass. 5-8-2011 n. 17051), cosicché è stato applicato correttamente il cosiddetto criterio comparativo.

Il criterio comparativo ha dunque ricevuto ulteriore ed autorevolissimo avvallo ed a questo punto ogni tentativo che fosse esperito per sostenere la sua non applicabilità a vantaggio della applicazione sempre e comunque dei criteri e parametri di cui alla legislazione pubblicistica dovrebbe considerarsi come velleitario.[/twocol_one_last]

Si rammenta inoltre che:
“L’immissione di rumore nell’abitazione priva il proprietario (o il titolare) della possibilità di godere nel modo più pieno e pacifico della propria casa e incide sulla libertà di svolgere la vita domestica, secondo le convenienti condizioni di quiete. …… Nel godimento, invero, si riscontra un momento soggettivo, rappresentato dalle condizioni del titolare, che è indubbiamente rilevante per il diritto.

Nella deduzione della proprietà come interesse leso dalle immissioni si valorizzano i momenti soggettivi, nel senso che le alterazioni delle modalità di uso del bene, che incide sulle condizioni personali del proprietario, comporta una diminuzione del diritto dominicale: quindi il disagio personale del titolare si considera come una oggettiva privazione della facoltà d’uso.”

Così CASS. CIV. Sez. Un. 15 ottobre 1998, n. 10186, conforme CASS. CIV. Sez. I, 15

Il limite di incremento di rumore immesso per la “tollerabilità” rispetto al livello di rumore di fondo è di 3 dB secondo il criterio comparativo della giurisprudenza.

La giurisprudenza insegna che:

Un livello d’inquinamento può essere “accettabile” per la PA  ma non “tollerabile” per la tutela della proprietà o della salute del singolo.

Come si può valutare il superamento della normale tollerabilità?

Come ben noto la tollerabilità si riferisce sempre ad effetti e reazioni individuali e non della collettività.

La reazione d’intollerabilità viene scatenata dalla percezione (anche inconscia) di un pericolo.

I fenomeni acustici sono la principale fonte d’innesco di tale fenomeno perché l’apparato uditivo, con una dinamica di oltre 120 dB (rapporto tra minimo e massimo di ben dieci milioni di volte!), è predisposto alla percezione dei pericoli legati alla sopravvivenza.

L’azione d’allarme genera STRESS, come meglio illustrato dal sottoscritto (www.euroacustici.org), con processi neurofisiologici clinicamente oggettivabili.

L’uomo, come i mammiferi, reagisce automaticamente ad un incremento veloce dal rumore di fondo di un livello o componente sonora (gradiente) di oltre 10 dB attraverso un fenomeno non controllabile perché l’azione è a livello neurovegetativo.

E’ noto come un rumore improvviso (petardo, urlo, stridore di frenata, battito di mani, ecc.) provoca un sobbalzo automatico ed incontrollabile: è la “reazione di allarme” e conseguente preparazione del nostro organismo alla difesa od alla fuga.

Il rumore di fondo LAF95% non è il livello rilevato su tempi lunghi, ma il livello di fondo rilevato subito prima dell’evento disturbante.

Ovviamente è noto che l’uomo non percepisce i valori medi di pressione sonora ma solo le variazioni istantanee di livello.

La valutazione del superamento del limite di normale tollerabilità si deve basare sui seguenti punti:

  1. Rilevazione fonometrica delle variazioni temporali del livello sonoro e delle sue componenti spettrali.
  2. Confronto dei valori massimi d’immissione LASmax con il livello acustico di fondo (LAF95%) relativo all’evento.
  3. Valutazione medica attraverso una completa anamnesi del soggetto esposto alle immissioni di rumore e corretta analisi clinica delle variazioni ematiche legate allo stato emotivo di stress.
  4. Analisi medica neuro fisiologica e psicologica per la valutazione dello stato d’ansia, di stress o di allarme del soggetto esposto.

La rilevazione fonometrica elencata al punto 1 è l’elemento scatenante che si integra con la vita ed i rapporti socio- emotivi del soggetto esposto al rumore.

La rilevazione di misura richiamata al punto 1 e 2 può suddividersi in due metodologie in base alle caratteristiche statistiche e temporali del fenomeno disturbante.

Il segnale da esaminare può essere (quasi) stazionario (mediamente con livello costante nel tempo) o NON stazionario (livello sonoro che passa dal livello del rumore di fondo al livello massimo disturbante).

1) Nel primo caso occorre effettuare almeno due rilievi: Il livello del rumore di fondo LAF95% in assenza del disturbo e, in tempi molto ravvicinati, il livello LASmax del disturbo per la sua durata.

2) Nel secondo caso può bastare una sola acquisizione dove si evidenzia l’andamento temporale del rumore: dal livello di fondo si registra l’incremento di rumore disturbante (passaggio di un mezzo, rumore antropico, chiasso, accensione e spegnimento di una sorgente, segnale musicale non stazionario (batteria, pianoforte,..),  ecc. ecc.).

L’andamento temporale evidenzia il passaggio dal livello di rumore di fondo LAF95%  al livello percepito come immissione di disturbo intollerabile LASmax ed il successivo ritorno al rumore di fondo.

Ovviamente questa seconda metodica è in totale contrasto con le norme amministrative alla luce della differente finalità civilistica di tutela.

Dai rilievi sperimentali si evince che il tempo di misura o di acquisizione non deve superare la durata dell’evento disturbante, (da poco prima a poco dopo)!  Se la misura dura di più si possono perdere le informazioni sulla tollerabilità!

Se l’ausiliario del CTU segue la norma amministrativa o confronta il fondo il fondo delle immissioni sarà difficile avere una valutazione attendibile e ripetitiva
Esempio 1:

singola misura con livello di fondo di 17,5 dBA ed immissione percepita di 36,6 dBA con un incremento di 19 dB >> 3 dB.

Esempio 2:

Livello di fondo LAF95% = 37,0 dBA

Livello di immissioni valutato statisticamente  con LAF95% = 37,0 dBA

Livello di immissioni valutato con LAeq o LASmax = 49,0 dBA  >> 37,0 dBA, 12 dB >> 3 dB

Quindi il livello di fondo LAF95% NON può essere confrontato con il livello LAF95%  delle immissioni ma il confronto deve avvenire con il livello medio energetico LAeq o, meglio, con il livello LASmax dell’evento, evidenziando ed acquisendo il passaggio “dal fondo all’immissione”.

Prof. Mattia G. Mario
Roma 22 settembre 2014.