campane

 

Le campane delle chiese e delle strutture religiose possono suonare quando vogliono, a tutte le ore del giorno e della notte?

La risposta è NO!

Il suono delle campane DEVE essere esclusivamente collegato a funzioni liturgiche.

Lo scandire delle ore od altre emissioni sonore deve avere un livello sonoro tale da non superare la “normale tollerabilità” ai sensi dell’art. 844 del Codice Civile.

Richiamo una sentenza della Cassazione Penale, la 2316 del 23 aprile 1998, la quale ha espresso che “…il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, se non collegato con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall’art. 659 codice penale, non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro.

Nell’ambito delle funzioni liturgiche si applica la regolamentazione, del vigente diritto concordatario, dove la Chiesa cattolica è autorizzata al superamento della soglia della normale tollerabilità anche in assenza di specifiche disposizioni emanate dall’autorità ecclesiastica.
La Conferenza Episcopale Italiana (CEI), Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici Sez. I, ha emanato in data 13 maggio 2002 la Circolare n. 33 che tratta per l’appunto il tema delle campane ricostruendone l’evoluzione storico-temporale e approfondendone l’inquadramento sotto il profilo dell’uso liturgico.
In questo modo la C.E.I. è giunta ad individuare quali sono le forme attraverso le quali si può sostenere che il suono delle campane che “è finalizzato al culto, come segno e richiamo delle celebrazioni liturgiche, nonché a cadenzare i momenti più significativi della vita della comunità cristiana.”

CEI Circolare 33 sulla regolamentazione del suono delle campane.

Rintocchi di campane troppo rumorosi – Risarcimento del danno biologico – Configurabilità – Fattispecie.
Si può configurare un danno biologico e il relativo risarcimento morale e alla vita di relazione, nei casi in cui le campane di una parrocchia suonanano più volte al giorno, con rintocchi troppo rumorosi, compromettendo la salute.
Nella specie, è stato condannato il prevosto (in qualità di legale rappresentante) di una chiesa del comune di Lavagna al risarcimento di 60 mila euro a favore di un’insegnante in pensione. TRIBUNALE DI CHIAVARI, 9 agosto 2008, sentenza n. 373.

Decreto vescovile per il suono delle campane. -2003
 

Disposizione Diocesana sul suono delle Campane. Bologna. 18.12.2003

 
Valutazione del speramento delle normale tollerablità al suono.

 

Consulenze e perizie

Perizie per verificare se una immissione inquinante di rumore o di vibrazioni supera la “normale tollerabilità” ai sensi dell’art. 844 del Codice Civile.
Il consulente deve essere SPECIALISTA in Acustica .

 

Premesse:

“Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente il triplice saluto della Vergine Maria (Benedizionale, n. 1455).

Il suono delle campane e regolato dall’Autorità Ecclesiastica a norma della legge concordataria.
Una sentenza della Corte di Cassazione I.a Sezione Penale (n. 2316 del 19/05/1998) relativa alla legge sull’inquinamento acustico (n. 447/1995), richiede da parte dell’Autorità Ecclesiastica alcune indicazioni in questa materia.

La sentenza della Corte di Cassazione di cui sopra, rifacendosi alla legge citata e all’art. 659 dei Codice Penale, ricorda che:

a) il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa “al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall’art. 659 del C.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro.

b) nell’ambito delle funzioni liturgiche – la cui regolamentazione nel vigente diritto concordatario, è riconosciuta alla Chiesa cattolica – (il suono delle campane) integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall’Autorità ecclesiastica intesa a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari momenti forti della Chiesa, il limite della normale tollerabilità. In pratica, la sentenza citata afferma che:

– fuori dell’uso liturgico il suono delle campane viene, considerato come tutte le altre fonti sonore;

– l’uso liturgico delle campane deve sottostare alle disposizioni del l’Autorità ecclesiastica competente in materia;

– in assenza di queste disposizioni, e in presenza di circostanze di fatto che comportano il superamento della soglia della normale tollerabilità, anche il “suono liturgico” può essere contro la legge citata.

DIOCESI DI TRIESTE
Disposizioni per la regolamentazione del suono delle campane

Trieste, 25 febbraio 2022

Ai Parroci e Amministratori parrocchiali

Carissimi,
sono a farvi avere il Decreto con il quale ho disciplinato in Diocesi il suono delle campane, tema che, come ben sapete, ha sollevato ultimamente qualche fastidioso problema.
Il Decreto, che assume quanto suggerito autorevolmente dalla CEI, entrerà in vigore il giorno di Pasqua.
Fino ad allora c’è tutto il tempo per adeguare la strumentazione tecnica per la sua sollecita implementazione.
Sono pertanto a chiedervi di aderire doverosamente a queste nuove disposizioni che abrogano quelle del 2002 e che sono state condivise e sostenute unanimemente dal Consiglio Presbiterale Diocesano.
Sono altresì a chiedervi di trovare le adeguate modalità per informare i Consigli Pastorali Parrocchiali e il popolo e di esporre in bacheca il testo.
Colgo l’occasione per augurarvi ogni bene nel Signore Gesù.

✠ Giampaolo Crepaldi
Arcivescovo-Vescovo di Trieste

DECRETO

Prot. N.160/VDI/22

Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del Benedizionale: “Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria.
La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore”.
Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione cultuale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli.
Esso rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana in particolare quello di modificazione del Concordato lateranense stipulato il 18 febbraio 1984, (cf. art. 2).
Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.
Nella nostra Diocesi si rende opportuno un aggiornamento della regolamentazione del suono delle campane del 2002, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione.
Pertanto, dopo aver sentito il Consiglio Presbiterale Diocesano e aver avuto il suo unanime consenso,

con il presente atto
decretiamo
che nella nostra Diocesi si osservino le seguenti disposizioni:

1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:
– indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
– essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
– scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
– richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.
– Altri utilizzi dovranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario del luogo.

2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito dalle ore 07.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali.
Nelle domeniche e nei giorni festivi dalle ore 08.00 alle ore 21.00. Costituiscono eccezione la Veglia pasquale e la Notte di Natale.

3. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l’ufficiatura dell’edificio di culto.
I rintocchi dovranno essere battuti unicamente alle ore e una sola volta e con un solo tocco per la mezz’ora.

4. La durata del suono delle campane per l’avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare 1 minuto e 30 secondi, con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà però superare la durata di 2 minuti.
La durata del suono e dello scampanio non deve superare i 15 minuti complessivi nell’arco della giornata ed essere comunque ispirata a criteri di moderazione.

5. L’intensità del suono deve essere, ove possibile (agendo per esempio sull’eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo.

6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti elettronici.

7. Il presente decreto abolisce tutte le disposizioni date in precedenza ed entra in vigore nel territorio diocesano il 17 aprile 2022, Domenica di Pasqua, Risurrezione del Signore.

DALLA CURIA VESCOVILE
Trieste, 25 febbraio 2022

✠ Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo
Vescovo di Trieste
sac. Luigi Tonon
Cancelliere Vescovile

Decreto vescovile sull’utilizzo delle campane
Pinerolo, 8 dicembre 2021

«Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata momenti di preghiera, specialmente il triplice saluto alla Vergine Maria.
La voce delle campane esprime dunque, in certo qual modo, i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore» (Benedizionale n. 1455).

Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli.
Esso rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica Italiana.
Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.

Anche nella nostra Diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione.

Pertanto, con il presente Atto
DECRETO
che nella nostra Diocesi si osservino le seguenti disposizioni:

Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:

indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.

Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario del luogo.

Data la tradizione diffusa e recepita nel nostro territorio di abbinare il suono delle campane allo scorrere del tempo, è consentito l’uso delle campane per scandire le ore.
I rintocchi dovranno essere limitati alle ore o, al più, alle mezz’ore, e non essere ripetuti.

Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è preferibilmente da contenere tra le ore 7,00 e le ore 22,00. Costituiscono eccezione la Veglia Pasquale e la notte di Natale ed eventuali altre celebrazioni collocate fuori dell’orario indicato.

Pinerolo, 8 dicembre 2021

 Derio Olivero

Vescovo Diocesano

Dott. Can Don Giorgio Grietti

Cancelliere.

Per conoscenza:
http://www.campane.org/home1