Perché l’EuroAcustici può aiutare il cittadino a risolvere i problemi di rumore?

Perché può segnalare i tecnici specialisti in acustica ESPERTI della materia.

Le verifiche strumentali e fonometriche:
Attenzione: La percezione di un rumore fastidioso ed intollerabile può rientrare nella legalità.

Per evitare di buttar via tempo e denaro, la prima cosa che consiglio e che ritengo indispensabile, è un rilievo peritale che documenti e confermi in modo inconfutabile l’eventuale superamento dei limiti di legge.

 
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Il consulente tecnico in acustica:

Per questa perizia occorre rivolgersi ad un consulente tecnico specialista in acustica.
Generalmente il cittadino fa una ricerca in internet e cerca un tecnico che costi poco ma trascura alcuni aspetti fondamentali:

Il consulente specialista in acustica deve essere anche ESPERTO della materia, deve documentare la sua PROFESSIONALITA’ pluriennale, deve possedere la strumentazione idonea ai rilievi, deve poter assistere il committente anche con adeguata conoscenza degli aspetti giuridici.

La mancanza di professionalità è un costo!

Quali sono le leggi contro l’inquinamento acustico?

Abbiamo due gruppi di norme:[box]

  1. le norme amministrative basate sulla legge quadro n. 447/95 ed i relativi decreti applicativi;
  2. le norme privatistiche basate sul Codice Civile e Penale.
[/box][/twocol_one] [twocol_one_last] Le norme amministrative si applicano quando l’attività necessita di autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione (Comune) e sono tutte le attività produttive: bar, discoteca, ristorante, pizzeria, artigiani, officina, fabbro, falegnameria, ecc. ecc.

Tutte queste attività devono aver documentato di non superare i limiti di legge con riferimento alla 447/95 e con la stesura di una perizia effettuata da un “tecnico competente in acustica ambientale” iscritto in appositi elenchi regionali.

Purtroppo sono uscite delle norme sulla semplificazione utilizzate a volte impropriamente, dalle ditte che dichiarano di essere a norma con un’AUTOCERTIFICAZIONE, con i risultati che possiamo immaginare.

Se chi provoca disturbo è un privato, non si applicano le norme amministrative ma solo quelle privatistiche: non intervengono il Comune o l’ARPA.

Anche i Vigili Urbani o gli organi di polizia non hanno l’autorità d’intervento concreto per i problemi d’inquinamento acustico.[/twocol_one_last]

 

 

 

Casi pratici:

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Attività rumorosa che necessita di autorizzazione dalla Pubblica Amministrazione.

Verificato il superamento dei limiti di legge si deve fare un esposto al comune che ha rilasciato l’autorizzazione all’apertura dell’attività ed all’ARPA, ente preposto ai controlli strumentali.

Se l’attività è priva di autorizzazione si può solo procedere con una denuncia alla magistratura ed eventualmente agire secondo le norme privatistiche.

Se l’attività è stata autorizzata e l’ARPA verifica il superamento dei limiti di legge, scatta una sanzione amministrativa (€1035 circa) ed una segnalazione alla Pubblica Amministrazione.

Il comune trasmette alla ditta un avviso di procedimento sospensivo e con l’obbligo di procedere entro un certo tempo(30 giorni?) ad effettuare adeguati lavori di risanamento, documentati con la successiva stesura di una relazione tecnica che attesti  il  rientro nei limiti di legge.

Non sono previsti altri controlli e, se il disturbo continua, il cittadino dovrà ripetere tutto!

Se non si riesce a risolvere la situazione, l’unica via perseguibile è quella basata sul diritto privatistico (Art. 844 del Codice Civile).[/twocol_one][twocol_one_last]

Attività rumorosa che NON necessita di autorizzazione dalla Pubblica Amministrazione (privati).

Verificato il superamento dei limiti di legge si deve fare una richiesta di conciliazione per un risanamento della situazione.
Se non si riesce a risolvere bonariamente il problema occorre richiedere, l’assistenza di un tecnico specialista in acustica ESPERTO e poi di un buon avvocato.

Di solito si chiede l’applicazione dell’Art. 700 del Codice di Procedura Civile, (procedura d’urgenza).

Il Giudice del Tribunale Civile nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) con l’incarico di procedere alla valutazione del superamento dei limiti della “normale tollerabilità” ai sensi dell’art. 844 del C.C..

Purtroppo, spesso, il Giudice nomina un suo consulente che NON è esperto di acustica.

Questo, per necessità, deve cercare un tecnico AUSILARIO per l’espletamento della perizia.
L’ausiliario di solito non è un esperto di acustica e non conosce le metodologie di misura per le norme privatistiche e ritiene applicabili le norme pubblicistiche.

Sappiamo che è una lotta impari, dove l’assistenza di un buon avvocato (con vasta conoscenza delle norme e della giurisprudenza sul rumore) e l’assistenza di un CTP, Consulente Tecnico di Parte, specialista esperto in acustica possa indirizzare in modo corretto la valutazione del CTU e del Giudice.[/twocol_one_last]

Successivamente si tratterà delle differenti metodologie di misura per le norme amministrative e quelle privatistiche.

Nota del Prof. Mario Mattia
Roma 22 settembre 2014.