1^ Divisione:
“Tecnici competenti in acustica ambientale”

Se sei un Tecnico Competente iscritto agli elenchi regionali ai sensi dell’art.2 della Legge Quadro sul Rumore N. 447/95

Possibilità di Iscrizione gratuita ad EuroAcustici

ATTENZIONE:
L’iscrizione negli elenchi regionali è condizione necessaria per certi requisiti amministrativi minimi di legge ma non sufficiente a certificare la professionalità del tecnico acustico.

Il “tecnico competente in acustica ambientale” NON è “automaticamente” SPECIALISTA in acustica!

GLI SPECIALISTI IN ACUSTICA

QUESTA E’ LA TUA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA.

“Specialisti in acustica e vibrazioni” ed “Altre professioni specialistiche in acustica: fisica, ingegneria, architettura, sociologia, ergonomia, sicurezza ed igiene e medicina, …”
Gli specialisti sono Laureati e Diplomati,  Tecnici e Liberi professionisti, Consulenti, Periti dei Tribunali, Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Fisici, Chimici, Biologi, Medici, ecc., con documentate ed attestate competenze specialistiche in acustica.

L’indirizzo comunitario e la nostra raccomandazione è la qualificazione del professionista specialista nei vari rami dell’acustica attraverso la certificazione riconosciuta dall’ACCREDIA o dall’Associazione EuroAcustici.
L’accreditamento degli Organismi di certificazione di personale viene rilasciato a fronte della norma UNI CEI EN 45013 e valutazione delle competenze e dei CFA Crediti di Formazione in Acustica.

Se sei un professionista specialista in acustica, suono, rumore o vibrazioni, con doocumentate competenze, puoi iscriverti ad EuroAcustici o al CICPND  (in riferimento alla norma EN 45010 “Requisiti generali per la valutazione e l’accreditamento degli Organismi di certificazione” e alla Guida EA-3/08) (ACCREDIA)

La classificazione degli argomenti di competenza in acustica si riferiscono alla classificazione Internazionale INCE (pdf)

Allegato SPECIALIZZAZIONI EuroAcustici (pdf)

Condizione necessaria e non sufficiente per l’iscrizione a SPECIALISTA IN ACUSTICA, con le varie specializzazioni, è il possesso dei titoli e dell’esperienza professionale da documentare per la commissione esaminatrice.

 

NOTA: Commette reato chi esercita una professione senza essere iscritto all’albo od elenchi professionali.

Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza dell’8 gennaio 2003, n. 1151.

La Cassazione ha stabilito che chi esercita in modo continuativo una attività propria di un professionista, senza essere iscritto nell’apposito albo, commette il reato di esercizio abusivo della professione.

Si ritiene che il cittadino vada tutelato stabilendo in modo chiaro che l’attività che caratterizza una determinata professione deve essere esercitata da chi ne ha il titolo per farlo.

Questa sentenza potrebbe riguardare molti lavoratori che prestano la loro attività senza essere iscritti negli appositi albi ed elenchi regionali.

Il caso in cui si è pronunciata la Corte era relativo ad una sedicente ragioniera, ma il principio si presta ad essere applicato anche ad attività come perizie dei tecnici competenti in acustica ambientale, pianificazione del territorio, redazione di piani paesaggistici, progettazione di impianti e sistemi elettronici, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, che se non esercitate da ingegneri civili od ambientali, architetti, nonché tecnici competenti in acustica iscritti negli appositi albi od elenchi regionali, potrebbero ricadere nell’art. 348 codice penale.

Iscrizione e Informazioni

Procedure_iscrizione_all’associazione EuroAcustici (pdf).

Ringraziamo tutti coloro che vorranno iscriversi con un loro contributo e collaborare per difendere la qualità dell’ambiente e della nostra vita.

[box][button color=”orange” link=”http://www.euroacustici.org/iscrizione-associazione-euroacustici”]Iscriviti o rinnova ora[/button][/box]