Nella «società della conoscenza» è essenziale una riforma delle professioni intellettuali per la modernizzazione e la maggiore equità e competitività dell’Italia nell’economia globale.

I principali fattori di trasformazione delle professioni sono quattro.

[twocol_one]Il primo è costituito dalla globalizzazione dei saperi e dei mercati, che implica la necessità di privilegiare i lavori skill intensive e lo scambio di conoscenze attraverso la Rete, e che determina anche un’accentuata trasformazione delle tecnologie e delle lingue usate e un più ampio accesso alle informazioni e ai loro impieghi nonché una differente organizzazione del lavoro (società e reti interdisciplinari dei saperi).

 

tecnico

Il secondo fattore è costituito dai consolidati processi di outsourcing praticati dalle aziende con cui si scorporano servizi rilevanti, prima interni all’organizzazione aziendale e ora invece affidati a servizi professionali esterni.[/twocol_one][twocol_one_last]

Il terzo fattore è costituito dal mutamento dei modelli di consumo delle famiglie: mentre nei decenni passati si spendeva di più per l’acquisto di beni, ora il rapporto è invertito e oltre il 60 per cento della spesa familiare è orientato sui servizi alla persona. Una gran parte di questi viene soddisfatta tramite prestazioni professionali che incrementano lo sviluppo di nuove professioni (assistenza, medicina, fitness, consulenze, corsi di lingua, servizi informatici, turistici, di sicurezza, eccetera).

Il quarto fattore di mutamento dell’assetto tradizionale delle professioni è determinato dallacrescente autonomia dei progetti formativi delle università, dai processi di armonizzazione dei mercati e dalla necessità di favorire la libera circolazione in Europa.
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“Professionisti non regolamentati”

Sono definibili come “professionisti non regolamentati” quei lavoratori autonomi che svolgono una professione non protetta da Albi od Ordini specifici, o che volontariamente decidono di non iscriversi all’Ordine di riferimento (svolgendo una professione per cui l’iscrizione non risulta necessaria).[/box] [/twocol_one_last]

 

Iscrizione SPECIALISTA EuroAcustici

La professionalità di uno Specialista in Acustica può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:

Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere);
Il possesso di conoscenze tecniche od operative (il fare);
Il possesso di capacità comunicative e relazionali (l’essere).

NB.  L’EuroAcustici, nelle valutazioni della professionalità dello Specialista in Acustica, esamina le relazioni ed i lavori trasmessi in allegato all’iscrizione in relazione alle conoscenze operative professionali e gli anni di esperienza.

Nella presente fase di aggiornamento, invito gli specialisti in acustica a non preoccuparsi dei Crediti formativi E.C.A. che potranno essere introdotti in futuro solo se richiesti dalle normative.

Il progetto di legge CNEL

[twocol_one]La Consiliatura ha tradotto l’esperienza del CNEL in modo nuovo rispetto al passato, esercitando il diritto di iniziativa legislativa, riservato al CNEL dalla Costituzione (art.99).
Il testo finale è stato approvato prima dalla Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali, e poi dall’Assemblea plenaria del CNEL il 15 gennaio 2003.
Esso ha come punto strategico la previsione del rilascio di un attestato di competenza, rilasciato dal Ministero della Giustizia alle associazioni che lo richiedano riservando al CNEL il compito di svolgere l’attività istruttoria propedeutica al rilascio dell’attestato.

In questi decenni esponenti di tutti i gruppi politici rappresentati nel Parlamento italiano hanno presentato proposte di legge per il riconoscimento giuridico delle professioni emergenti.
Oggi però ci sono direttive europee da adottare e rispettare, c’è il desiderio di trovare un nuovo assetto nella organizzazione delle funzioni e delle competenze degli ordini, dei collegi professionali e dei rispettivi albi, nonché la ricerca di un inquadramento attraverso l’istituzione di associazioni per la certificazione della professionalità delle categorie non ancora regolamentate come quella cui noi apparteniamo.
Dal “fatto” nuovo delle direttive Cee scaturisce una prima conseguenza importante, cioè la constatazione che oggi non ci troviamo più soli, ma assieme a noi o, noi assieme a loro, ci sono gli ordini ed i collegi professionali e le organizzazioni che raccolgono le libere professioni emergenti (nella banca dati del Cnel queste associazioni sono ora oltre duecentocinquanta).

La Consulta del Cnel ha elaborato una bozza di progetto di certificazione che ha come obiettivo quello di razionalizzare, secondo regole più chiare e trasparenti, lo spazio professionale occupato dalle associazioni rappresentative degli operatori terziari non regolamentati, attraverso un riconoscimento di tali associazioni come soggetti in grado di valutare la congruenza fra lo svolgimento di una certa attività ed il possesso dei requisiti necessari a tale scopo.
[/twocol_one] [twocol_one_last] Questo progetto, la cui filosofia di fondo e la cui articolazione si iscrivono nel quadro di riferimento della normativa europea in merito al riconoscimento dei diplomi professionali, si pone alcuni obiettivi:
– adeguare la nostra normativa a quella europea che prevede l’istituzione di un sistema di certificazione “duale” delle attività terziarie, fra quelle direttamente riconosciute e legittimate dal potere statuale e quelle regolate, invece, dal sistema associativo, sulla base di una specifica delega del potere centrale per esercitare tale funzione;
– assicurare uno standard minimo di professionalità e di qualità nelle prestazioni professionali, a garanzia dell’utenza di questi stessi servizi;
– realizzare un sistema di certificazione delle associazioni professionali complementare a quello gia previsto dal nostro Codice Civile, che non si ponga in antitesi a questo ma ne costituisca una articolazione funzionale alla domanda di servizi terziari sempre più complessa e differenziata.
In questo senso, il ruolo delle associazioni professionali può essere davvero orientato alla promozione ed allo sviluppo del comparto dei servizi, affinché la formazione all’esercizio sia seguita con criteri rigorosi, L’accesso alle attività sia accompagnato da adeguati periodi di abilitazione e la qualità professionale sia garantita da controlli continuati e costanti da parte delle associazioni stesse.
Questo sistema può garantire un accesso forte del terziario professionale nelle istituzioni, favorendo tanto la partecipazione al loro interno dei corpi sociali nuovi, quanto la modernizzazione di tutto il sistema professionale verso soglie di riconoscimento e di valorizzazione sempre più elevate e durature.
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Il Cnel sostiene ancora: “Un elemento di fondamentale importanza è quello legato all’etica professionale.
Non vi è dubbio che la credibilità e l’affidabilità delle associazioni, e quindi la loro possibilità di essere pubblicamente riconosciute, siano strettamente connesse alla capacità che le stesse hanno di autoregolamentarsi e di autogovernarsi stabilendo principi deontologici comunemente condivisi.
E se questo è il primo passo, è chiaro che sarà anche necessario sia trovare delle forme di controllo del rispetto di tali principi, sia prevedere la possibilità di un intervento di tipo disciplinare per sanzionare i comportamenti scorretti”
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Richiamiamo dalla Direttiva 92/51 della Cee del 18 giugno 1992 il concetto di attività professionale regolamentata (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea n. 209 del 24 Luglio 1992):

«Attività professionale regolamentata è un’attività professionale, per la quale l’accesso o l’esercizio o una delle modalità di esercizio in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un’attività professionale regolamentata:

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    • L’esercizio di un’attività a titolo professionale qualora l’uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato titolo di formazione o un attestato di competenza previsto da disposizioni legislative regolamentari o amministrative;
    • L’esercizio di un’attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il relativo rimborso siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale al possesso di un titolo di formazione o di un attestato di competenza.Quando non si applica il primo comma, è assimilata ad un’attività professionale regolamentata un’attività professionale esercitata dai membri di un’associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione, sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:
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  • Rilasci ai suoi membri un titolo di formazione, esiga da parte loro il rispetto di regole e di condotta professionale da essa prescritte e conferisca ai medesimi il diritto di un titolo professionale, di un’abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.Ogni qualvolta uno Stato membro concede il riconoscimento di cui al secondo comma ad un’associazione od organizzazione che soddisfi le condizione dello stesso comma, esso ne informa la Commissione».

europeenne[/twocol_one_last]

 

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Per l’iscrizione occorrono:

Atto costitutivo, statuto, codice deontologico, regolamento interno e tariffario.
Inoltre si richiede:
a) l’esistenza di un ordinamento interno a base democratica indicando gli organismi elettivi, loro funzioni, le relative modalità di elezione, la durata della carica;
b) l ‘assenza di fini di lucro da parte dell’associazione;
c) l’indicazione analitica dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’associazione (il titolo di studio e, anche in alternativa, la precedente esperienza professionale, le specializzazioni, i master, etc);
d) la descrizione delle prestazioni professionali ritenute fondamentali in quanto caratterizzanti la professione, rese dagli associati;