STATUTO
“EUROACUSTICI”
Atto Costitutivo e Statuto a rogito in data 02 agosto 2001, rep. N. 29044, racc. N. 3042,
registrato il giorno 08/08/2001 dal dott. CONSO Michele Di Giovanni Notaio in Roma
con aggiornamenti dell’Assemblea del 12 aprile 2003.
Titolo I – Denominazione – Sede – Natura ed Oggetto.
Articolo 1 – Denominazione e Sede
L’associazione ha la sede in Roma. Essa potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero.
Articolo 2 – Natura dell’Associazione
Articolo 3 – Finalità
b) la promozione e lo sviluppo di attività e programmi di utilità sociale e professionale rivolti alla prevenzione ed al miglioramento della qualità della vita sull’intera popolazione o su fasce a rischio e la tutela dei membri dell’Associazione, dei tecnici e dei professionisti associati;
c) la promozione e l’incentivazione dello studio e della ricerca su tutte le problematiche attinenti l’acustica ed il miglioramento della qualità di vita, con particolare riguardo agli aspetti ambientali e socio sanitari;
d) la sensibilizzazione degli organi politici ed amministrativi e dell’opinione pubblica mediante un’opera articolata di educazione sanitaria e di informazione ai fini del raggiungimento dello scopo sociale dell’associazione;
e) la rappresentanza in sede nazionale, europea od internazionale degli interessi degli Associati e delle associazioni ed organismi federati o rappresentati.
Articolo 4 – Attività dell’associazione
Per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo l’Associazione si propone di: a) diffondere la conoscenza dei parametri e degli indicatori sulla qualità della vita, sull’acustica e sulla professionalità dei propri associati, mediante la realizzazione di conferenze, di simposi, di corsi di aggiornamento, di seminari, la stipula di contratti, la sottoscrizione di accordi di consulenza, l’organizzazione di corsi di formazione, la produzione di articoli scientifici, ecc., eventualmente istituendo riviste od altri organi di stampa;
b) tenere aggiornati gli associati sullo stato delle normative e della giurisprudenza di settore;
c) istituire gruppi monotematici o divisioni federate nell’ambito della stessa associazione;
d) raccogliere fondi, contributi, elargizioni e risorse economiche in tutti i modi consentiti dalla vigente legge ai fini dell’attuazione delle azioni e dei programmi di cui al presente articolo e all’art.3;
e) erogare borse di studio;
f) finanziare e commissionare ricerche o sperimentazioni nei settori di interesse dell’associazione;
g) divulgare gli indirizzi e le strategie di prevenzione primaria e secondaria;
h) collaborare con strutture e Centri di ricerca pubblici e privati;
i) istituire e gestire strutture e centri di assistenza, raccogliendo dati epidemiologici e statistici sulle varie situazioni, al fine del migliore raggiungimento degli scopi sociali;
j) istituire a gestire corsi di formazione, centri di addestramento e aggiornamento professionale, istituti e laboratori che si rendessero necessari ai fini suddetti;
k) stipulare accordi di cooperazione e convenzioni con enti od organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei vari settori, al fine di un reciproco scambio di dati, esperienze, mezzi e persone, ricevendo o concedendo finanziamenti;
l) stipulare convenzioni con singoli ricercatori, italiani ed esteri, aventi i requisiti di qualificazione scientifica e professionale negli specifici campi di indagine;
m) gestire imprese commerciali, industriali, artigianali di interesse per raggiungere gli scopi sociali;
n) svolgere attività editoriale in funzione degli scopi statutari, con esclusione della stampa quotidiana;
o) acquistare, vendere, dare in affitto od in concessione, locare, permutare beni mobili od immobili;
p) contrarre mutui, aderire a consorzi e ad altri organismi associativi;
q) stipulare convenzioni con Istituti di credito ed investire in titoli di solidarietà sociale;
r) svolgere ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi sociali, sia direttamente che in sinergia od attraverso le associazioni federate.
Titolo II – Soci
Articolo 5 – Gli associati
Articolo 6 – Ammissione e decadenza dell’Associato
Titolo III – Fondo comune
Articolo 7 – Costituzione
Il patrimonio dell’associazione é costituito:
a) dai beni mobili e immobili e fondi d’investimento che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote associative ordinarie e straordinarie;
b) da contributi in occasione di specifiche attività;
c) da libere sottoscrizioni volontarie, contributi, elargizioni, donazioni e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
d) contributi di privati e di enti, entrate derivanti da attività di addestramento professionale e da attività direttamente connesse alle istituzioni, da scuole, da attività commerciali, da realizzo di attività patrimoniali, delle quote associative ed altri fondi derivanti da raccolte pubbliche e di sensibilizzazione.
Articolo 8 – Destinazione
Il patrimonio dell’associazione deve essere destinato alle finalità di cui all’art. 3 del presente statuto. Pertanto, l’Associazione, anche nel rispetto del vincolo legislativo, assume:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
d) l’ intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Articolo 9 – Esercizio finanziario
Titolo IV – Ordinamento
Articolo 10 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed il Vice Presidente;
d) il Comitato Esecutivo;
e) il Collegio Sindacale;
f) il Collegio dei Probiviri.
Articolo 11 – L’Assemblea Generale
Ad esse partecipano con diritto di voto i soci fondatori ed i soci ordinari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio tramite delega scritta; tuttavia nessun socio ne può rappresentare più di tre.
Il socio ordinario non ha diritto di voto nelle materie riguardanti la sua persona.
Alle riunioni assembleari i membri del Collegio Sindacale, i soci onorari e sostenitori partecipano solo a titolo consultivo.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci, le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.
Articolo 12 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria, composta da tutti i soci in regola con la quota associativa, si riunisce ogni anno nella sede stabilita dal Presidente, purchè in Italia.
La convocazione é deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’Associazione è comunicata mediante avviso da spedire, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti approverà un apposito regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno dell’assemblea.
L’assemblea ordinaria é convocata per:
– definire la politica dell’associazione e approvare i programmi che si intende realizzare;
– deliberare anche, su proposta del consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto le modifiche al presente statuto;
– decidere in secondo grado sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari;
– eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri ed il Presidente di quest’ultimo Collegio.
Articolo 13 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento per decidere su: problematiche che rivestono carattere di straordinarietà o emergenza o tali da dover essere affrontati prima dello svolgimento di un’assemblea ordinaria;
e per la revoca del Presidente e del Vice Presidente dell’Associazione;
L’assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, con propria delibera, su richiesta del Presidente dell’Associazione, su richiesta scritta firmata da almeno un terzo della totalità dei soci, su richiesta scritta del Collegio Sindacale o su richiesta scritta di almeno due terzi dei consiglieri.
La richiesta deve includere anche la proposta di ordine del giorno. La convocazione deve avvenire con le stesse modalità fissate per la convocazione dell’Assemblea ordinaria.
Articolo 14 – Quorum assembleare
Essa delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.
Per le revoca del Presidente o del Vice Presidente occorre una delibera all’unanimità.
Il verbale dell’Assemblea può essere consultato da tutti i soci.
Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di undici membri, nominati dall’Assemblea, su proposta del Presidente, tra i soci fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni ed é “ad personam” e quindi non può essere delegata. Il nuovo Consiglio Direttivo deve insediarsi entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
Il Consiglio Direttivo elegge, su proposta del Presidente, a maggioranza dei componenti e con votazioni separate, al proprio interno:
a) il Segretario;
b) il Tesoriere;
c) i Consiglieri delegati alle varie attività sociali e i responsabili delle commissioni e degli uffici dell’associazione.
I compiti del Consiglio Direttivo possono essere ulteriormente precisati dal Regolamento interno.
Articolo 16 – Il Presidente dell’Associazione
Il Presidente ha la rappresentanza legale, giudiziale e negoziale dell’associazione. Coordina l’attività del Comitato Esecutivo, ne convoca e presiede le riunioni. Svolge l’ordinaria e straordinaria amministrazione e quanto necessario per l’attività dell’Associazione come previsto dall’articolo 4. Ad esso spetta la firma sociale ed il potere di delega e di procura. Stipula tutti i contratti, nessuno escluso, stipula accordi e convenzioni, assume e dimette il personale di ogni grado e firma la corrispondenza e gli atti che impegnano l’associazione, compresa l’apertura di conti correnti bancari e postali.
Articolo 17 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente collabora con il presidente nella guida e gestione dell’associazione e lo sostituisce in tutti quei casi in cui al Presidente non é possibile partecipare alle attività degli organismi dell’associazione ed in tutte le manifestazioni in cui é richiesta la sua presenza.
In caso di grave impedimento o di particolari necessità, il Presidente può delegare il Vice Presidente a sostituirlo a tutti gli effetti di legge e dell’art. 16 dello statuto.
L’autorizzazione dovrà risultare da dichiarazione scritta, con firma autenticata nei modi di legge, contenente anche la durata e gli eventuali limiti.
Articolo 18 – Il Comitato Esecutivo
Il Comitato esecutivo da attuazione ai programmi ed agli indirizzi del Consiglio Direttivo. Predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo. Funziona e delibera collegialmente. E’ composto dai seguenti membri: a) il Presidente dell’associazione; b) il Vice Presidente; c) il Tesoriere; d) il Segretario.
Se necessario il Comitato Esecutivo può essere integrato con un massimo di due consiglieri nominati dal consiglio.
Articolo 19 – Il Tesoriere
Il tesoriere é responsabile dell’amministrazione contabile dell’associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Presidente. E’ responsabile e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’associazione.
Articolo 20 – I Consiglieri Delegati
Consiglieri delegati dal Consiglio Direttivo incaricati di sovrintendere e/o seguire speciali attività associative.
Articolo 21 – Il Collegio Sindacale
I compiti del Collegio sono stabilite dal regolamento interno.
Articolo 22 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, con il proprio Presidente eletto dall’assemblea, é composto da tre membri effettivi, anche esterni all’associazione, ed eventualmente due supplenti, e dura in carica quattro anni. Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria ed ha i compiti stabiliti nel regolamento interno.
Articolo 23 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è l’organo tecnico-consultivo, con compiti e regole stabilite nel regolamento di attuazione, organizzato con Consulte o Sessioni Tematiche, presieduto dal Presidente dell’Associazione ed è composto da membri, nominati dal Consiglio Direttivo, tra le persone distintisi nei campi di attività riguardanti gli scopi dell’Associazione avuto riguardo allo loro competenza.
Titolo V – Le Sedi Territoriali
Articolo 24 – Costituzione delle Sedi Territoriali e Responsabile Territoriale
Nell’ambito dell’associazione possono essere costituite delle Sedi territoriali. Le modalità di costituzione e le regole di funzionamento delle sedi sono stabilite nel regolamento interno ed eventualmente in un apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Direttivo.
Articolo 25 – I soci corrispondenti
Nelle zone dove non esiste una sezione territoriale il Consiglio Direttivo può nominare tra i soci dei “Corrispondenti” con il compito di curare gli interessi dell’Associazione nella zona, dare assistenza, per quanto nelle loro possibilità, agli associati in essa residenti, riferire al Consiglio Direttivo su tutto ciò che concerne l’attività e le iniziative svolte nella zona dai soci che implichino ed impegnino l’Associazione.
Titolo VI – Provvedimenti disciplinari –
“Articolo 26 – Caratteristiche del provvedimento
Gli associati inadempienti gli obblighi derivanti dal presente statuto o dal codice deontologico o dal regolamento di attuazione sono sottoposti a provvedimento disciplinare. I provvedimenti disciplinari, che devono sempre essere motivati e adottati dopo avere sentito il socio, sono decisi dal Collegio dei Probiviri e deliberati dal Consiglio Direttivo, secondo le disposizioni legislative e del regolamento interno.
Titolo VII – Disposizioni generali
Articolo 27 – I Regolamenti
Particolari norme di funzionamento e/o di attuazione del presente statuto sono disposte con Regolamento elaborato a cura del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri, in osservanza del presente statuto. I regolamenti diventano operativi dopo l’approvazione dell’Assemblea e la comunicazione agli associati.
Articolo 28 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato solo con il voto favorevole di tre quarti dei soci in assemblea straordinaria appositamente convocata. La proposta di scioglimento deve essere motivata e comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per la deliberazione. In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto a una o più iniziative affini o benefiche con esclusione di ciò che é stato donato con la clausola della restituzione al donatore.
Articolo 29 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizione di legge in materia alle quali si fa riferimento.
Assemblea del 12 aprile 2003
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