REGOLAMENTO  EUROACUSTICI

Assemblea del 27/06/2014


 

Articolo 1

Visto lo Statuto ed il codice deontologico EuroAcustici,
viste le linee guide comunitarie sul principio della libertà dell’esercizio delle attività professionali nei limiti derivanti dalla tutela degli interessi generali, al fine di consentire il rilascio di un attestato di competenza professionale specialistica previsto dalle direttive comunitarie,
il Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri, dispone il presente regolamento interno di attuazione, approvato dall’Assemblea.

Articolo 2 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo (ad integrazione dell’art.15 della Statuto):
a) formulare il programma delle attività sociali;
b) approvare il bilancio consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno successivo di riferimento ed il bilancio preventivo dell’anno di riferimento;
c) predisporre ed emanare i regolamenti ed il codice deontologico ed il tariffario professionale;
d) stabilire le quote associative annuali per soci, le liberalità minime per i sostenitori ed i contributi stabiliti dai regolamenti;
e) deliberare circa l’ammissione e la radiazione dei soci;
f) adottare i provvedimenti disciplinari inflitti agli associati dal Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente dell’associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente su delega scritta dello stesso presidente.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando in prima convocazione interviene la metà più uno dei consiglieri, anche con partecipazione telematica ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consiglieri presenti o con partecipazione telematica.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti e rappresentati.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
I consiglieri subentrati in carica vi partecipano fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo. Qualora risultassero in carica meno della metà dei consiglieri previsti si deve convocare entro sessanta giorni l’assemblea ordinaria dei soci per procedere a nuove elezioni. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica decade l’intero consiglio e si procede a nuove elezioni. Nel frattempo il presidente rimane in carica per la gestione amministrativa.

Articolo 3 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria ed ha i seguenti compiti:
a) vigilare sull’osservanza da parte dei soci del codice deontologico, dei regolamenti e dello statuto;
b) dare al Consiglio Direttivo il proprio parere sulla decadenza per radiazione dei soci;
c) comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e l’Associazione, sull’interpretazione e applicazione del presente regolamento e dello statuto. Le decisioni del collegio dei probiviri, trasmesse per iscritto al Consiglio Direttivo, dovranno sempre essere motivate.
I soci si impegnano a rimettere a decisione arbitrale interna ogni soluzione di controversia tra i soci, salvo eventuale applicazione delle disposizioni di legge.
Il Collegio dei Probiviri redige apposito verbale di deliberazione disponibile ai soci.
L’associazione garantisce l’effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico, dei regolamenti e dello statuto per gli specialisti iscritti e si attiva per ogni segnalazione documentata d’irregolarità pervenuta in sede.

Articolo 4 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale é composto di tre membri effettivi – anche esterni all’associazione eletti dall’assemblea ed eventualmente altri due supplenti, elegge nel suo seno il proprio Presidente e dura in carica quattro anni rinnovabili.
Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente.
Comunque il Collegio dei Sindaci deve riunirsi, anche per via telematica, almeno una volta ogni anno e delibera a maggioranza dei membri effettivi.
Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare la gestione contabile dell’associazione e redigere una relazione scritta sui bilanci da presentare al Consiglio Direttivo.
Il collegio sindacale può in qualsiasi momento accedere a tutti i registri contabili dell’associazione e verificare l’entità del patrimonio, delle entrate e dei fondi dell’associazione.
La carica di membro del collegio sindacale é incompatibile con quella di consigliere.
Per gravi motivi il collegio sindacale può procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea straordinaria.

Articolo 5 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l’organo tecnico-consultivo, organizzato con Consulte o Sessioni Tematiche, presieduto dal Presidente dell’Associazione ed è composto da membri, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, tra le persone distintisi nei campi di attività riguardanti gli scopi dell’Associazione avuto riguardo allo loro competenza.
I componenti del Comitato durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati tacitamente o con delibera del Consiglio Direttivo.
I componenti vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del quadriennio in corso.
Il Comitato Scientifico può essere convocato o consultato, anche per via telematica, dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso.

I compiti del Comitato sono:

  • dare il supporto di conoscenze e di elaborazioni per l’attuazione concreta dei deliberati del Consiglio Direttivo e dei regolamenti, giusti gli indirizzi programmatici dell’Assemblea Generale;
  • formulare proposte motivate su iniziative dell’Associazione da presentare al consiglio Direttivo e all’Assemblea Generale;
  • esprimere pareri sull’Educazione e la formazione Continua in Acustica;
  • esprimere pareri su programmi di attività ad esso sottoposti dal Presidente e dal vice Presidente;
  • esprimere pareri sui risultati scientifici conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall’associazione.

Articolo 6 – Costituzione delle Sedi Territoriali.

Nell’ambito dell’associazione possono essere costituite delle Sedi territoriali, purché ad essa aderiscano almeno dieci associati residenti in tale zona geografica.
Le modalità di costituzione e le regole di funzionamento della sezione sono stabilite in apposito regolamento da approvarsi in Consiglio Direttivo.
La Sede ha autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica nell’ambito e nei limiti degli scopi statutari e dei principi generali del presente Statuto.
Il programma di attività della Sede, che deve essere compatibile con lo statuto, con il presente regolamento e deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.
Organi della sede periferica sono il Comitato Direttivo Locale ed il Responsabile Territoriale con durata indicata nel regolamento dell’Associazione per la Sezione Territoriale.

Articolo 7 – Il Responsabile Territoriale.

Dopo la costituzione della sede territoriale tutti gli associati residenti nella corrispondente zona geografica sono membri della stessa.
Tra i membri della sede territoriale viene eletto il Responsabile che entra a far parte a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo e, su delega speciale del Presidente, può rappresentare – con assunzione di tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative – di fronte a terzi l’associazione nell’ambito territoriale della sede.
Il Responsabile Territoriale decade dopo mozione di sfiducia di un terzo degli associati o per mancanza dei requisiti o per decadenza del Consiglio.

Articolo 8 – I soci corrispondenti.

Nelle zone dove non esiste una sezione territoriale, il Consiglio Direttivo può nominare tra i soci dei “Corrispondenti” con il compito di curare gli interessi dell’Associazione nella zona, dare assistenza, per quanto nelle loro possibilità, agli associati in essa residenti, riferire al Consiglio Direttivo su tutto ciò che concerne l’attività e le iniziative svolte nella zona dai soci che implichino ed impegnino l’Associazione.

Articolo 9 – Divisioni e Raggruppamenti

Il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, può istituire, accorpare od abrogare Divisioni, Complementarità, Sottodivisioni e Raggruppamenti per raccogliere i membri dell’Associazione in gruppi omogenei.

Il Presidente od il Comitato Esecutivo, possono deliberare di accorpare alcune divisioni specialistiche in un unico o più elenchi, con la possibilità di versare un’unica quota sociale per una divisione valida anche per altre divisioni.
Condizione necessaria e non sufficiente per l’iscrizione nelle varie divisione è il possesso dei titoli e dell’esperienza professionale da documentare in forma digitale per la commissione esaminatrice (articolo 10, 11, 14 e 15).
I membri delle Divisioni hanno la qualità di sostenitore ai sensi del Titolo II dello Statuto.

Sono costituite le seguenti Divisioni e Raggruppamenti:

Tecnici competenti in acustica ambientale:

1. Divisione: “Tecnici competenti in acustica ambientale”, iscritti negli elenchi regionali, ai sensi dell’art. 2, comma 6 e 7 della Legge Quadro n. 447/95.


SPECIALISTI in acustica:

SPECIALISTI in acustica (Suono e Vibrazioni) suddivisi in Specializzazioni e livelli professionali come da apposto allegato al Regolamento: Allegato “Specializzazioni in Acustica”.
Specialisti “arbitro” – persone iscritte alle divisioni specialistiche con documentata competenza arbitrali.
Gli specialisti sono Laureati e Diplomati,  Tecnici e Liberi professionisti, Consulenti, Periti dei Tribunali, Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Fisici, Chimici, Biologi, Medici, ecc., con documentate ed attestate competenze specialistiche in acustica.

Associati NON SPECIALISTI in acustica:

5. Divisione: Tecnici e Liberi professionisti, Consulenti, Periti dei Tribunali, Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Fisici, Chimici, Biologi, Medici, ecc., con interessi e competenze non specialistiche in acustica.

Associato Collettivo, Ente, Società:

7. Divisione: Aziende ed Organizzazioni interessate alle Tecnologie, alle Bonifiche, ai Trattamenti ed alla Metrologia (Strumentazione, Trasduttori e Modelli matematici) attinenti il suono e le vibrazioni, l’acustica ambientale ed Architettonica, ecc.

Cittadini ed associazioni di categoria:

8. Divisione: Associazioni di categoria, Comitati di Cittadini e di Quartiere, Comitati di genitori per una miglior qualità acustica nelle scuole, Associazioni di Consumatori, Cittadini con problemi acustici, rumori e vibrazioni, ecc..

Studenti:

9. Divisione: STUDENTI E GIOVANI interessati all’acustica, musica, suono, vibrazioni ed effetti sull’uomo.

 

Comitato scientifico e soci onorari:

Membri del Comitato Scientifico, Statuto art. 23
Soci onorari – persone che abbiano contribuito in maniera rilevante nei settori dell’acustica.


Articolo 10 – Ammissione dei soci

Viene istituita una Commissione Esaminatrice della durata di un quadriennio, tacitamente rinnovabile, per la valutazione delle competenze e dei titoli del candidato a socio specialistico ed ordinario.
La prima Commissione Esaminatrice è costituita dal Consiglio Direttivo che può modificare e nominare all’unanimità i membri della Commissione stessa.

Possono essere membri della Commissione Esaminatrice persone, anche esterne all’associazione, distintesi nei campi di attività riguardanti gli scopi statutari o le tematiche delle varie divisioni.

La qualità di “socio ordinario” si acquista con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo su domanda dell’aspirante presentata da un altro socio che né da garanzia.
Possono rivestire la qualità di socio ordinario cittadini italiani e stranieri che hanno superato il diciottesimo anno di età e che non hanno interessi contrastanti con quelli dell’Associazione.
La qualità di socio ordinario è comprovata dall’iscrizione nel libro dei soci.
I soci fondatori ed ordinari partecipano all’Assemblea con diritto di voto.
Il socio fondatore è tenuto ad iscriversi ad una o più divisione dell’Associazione secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
Il socio (fondatore ed ordinario) deve comprovare il mantenimento dei requisiti professionali ogni cinque anni secondo le modalità previste dai regolamenti di attuazione e di Edicazione Continua in Acustica ECA.

La quota associativa ordinaria annuale e straordinaria è fissata dal C.D. ed approvata dall’Assemblea.

La qualità di “socio onorario” si acquista con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, su proposta di un membro dello stesso Consiglio.
Può acquistare la qualità di socio onorario chi, proveniente dal mondo medico, biologico, scientifico, politico, industriale, giuridico o militare, ha dimostrato particolare interesse, impegno e sensibilità per i problemi della salute e della qualità della vita e chi ha acquisito particolari benemerenze per atti compiuti a favore dell’Associazione o della collettività in generale nel campo sociale, sanitario e scientifico.

La qualità di associato “sostenitore” si acquista con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza, su proposta di almeno un membro del Consiglio stesso.
Potranno inoltre essere ammessi all’Associazione in qualità di sostenitore le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni e le associazioni interessate agli scopi che l’Associazione si prefigge con il conferimento all’Associazione di un lascito, una donazione od un libero contributo finanziario non inferiore ai minimi stabiliti e per il periodo di cui all’art. 14.
Tutti i membri delle associazioni od organizzazioni federate potranno essere ammessi all’Associazione in qualità di sostenitore.
Il socio onorario e sostenitore partecipano all’Assemblea come uditore e possono esprimere pareri, dare suggerimenti, formulare proposte ma non hanno diritto di voto.
L’iscrizione all’Associazione implica l’adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell’Associazione e l’accettazione incondizionata da parte del richiedente dello statuto, del codice deontologico, dei regolamenti dell’associazione e delle decisioni assunte dagli organi statutari.

Le valutazioni della Commissione Esaminatrice e del Consiglio Direttivo sono inappellabili.

Articolo 11 – La Commissione Esaminatrice

La Commissione Esaminatrice si attiva per valutare la validità e la completezza della documentazione inviata per l’iscrizione del professionista specialista in acustica come richiamato dall’art. 15 del regolamento.
E’ facoltà della Commissione Esaminatrice richiedere per l’iscrizione al professionista candidato ad associato Specialista l’invio di copia di un elaborato e successivamente, se richiesto, di produrre una copia di altri elaborati specifici, fra quelli elencati, scelti ad insindacabile giudizio della Commissione.
Il candidato deve produrre elaborati prodotti e firmati in proprio con la documentazione attestante il conseguimento dei crediti formativi ECA.
Il candidato, che per fondati motivi non è in condizione di inviare documentazione od elaborati scritti, potrà chiedere di concordare con la Commissione Esaminatrice le modalità di produzione della documentazione e/o del colloquio.
Tutta la documentazione inerente l’attività della fase di accettazione è conservata dall’EuroAcustici in condizioni di riservatezza.
Sia in caso di accettazione che in caso di non accettazione, la documentazione inviata dal candidato resta a disposizione dello stesso per 30 giorni presso la segreteria dall’EuroAcustici ove il candidato potrà provvedere al ritiro o dare disposizioni per il recapito con spese a carico del destinatario; trascorso inutilmente il suddetto termine la documentazione sarà distrutta.

Articolo 12 – Criteri per l’accettazione dei soci SPECIALISTI in acustica

La Commissione Esaminatrice ha il compito di valutare le competenze effettive ed i titoli del candidato a socio ordinario e specialista, eventualmente con l’assistenza di altri specialisti, universitari e non, ritenuti qualificati per il settore di interesse, e di emettere un parere scritto da presentare al Consiglio Direttivo.
Tale valutazione è propedeutica per l’ammissione del candidato alla Divisione degli SPECIALISTI IN ACUSTICA.

Possono essere ammessi come SPECIALISTI in Acustica, sostenitori, associati o soci che presentano regolare domanda, anche per via telematica, all’Associazione, specificando le specializzazioni di competenza.

Ogni richiedente od iscritto all’associazione deve dichiarare e sottoscrivere con l’invio all’EuroAcustici della modulistica in rete, per una eventuale accettazione ed iscrizione all’associazione, la seguente documentazione ed integrazioni:

  1. 1.     di aver letto l’informativa presente nel sito associativo, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196 del 30/06/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per gli scopi e le finalità statutarie, autorizzandone inoltre la diffusione telematica ed in rete internet;
  2. 2.     di aver letto e di accettare incondizionatamente lo Statuto, il Regolamento, il Codice deontologico  ed i Regolamenti dell’Associazione.
    I candidati devono inoltre:
  3. Gli SPECIALISTI in ACUSTICA sono suddivisi in Specializzazioni professionali e livelli di competenza stabiliti da apposito elenco “Specializzazioni in Acustica”.
  4. Gli specialisti in acustica presentano una richiesta d’iscrizione e, per essere qualificati, devono documentare l’esercizio della loro attività professionale ed inviare alla Commissione Esaminatrice EuroAcustici quanto segue:
  5. 5.     a) Documentazione attestante l’attività svolta in settori specifici dell’acustica almeno per complessivi ultimi due anni;
    b) Elenco dei lavori più significativi svolti e/o delle pubblicazioni;
    c) Dati anagrafici e fiscali completi,
    d) Dichiarazione di non essere incorso in illeciti penali,
    e) Dichiarazione di aver letto e di accettare incondizionatamente il Regolamento ECA (Educazione e Formazione Continua in Acustica) e le relative Norme applicative,
    f) Attestazione o richiesta di attestazione dei crediti formativi FC come da regolamento ECA;
    g) Lo specialista per l’esercizio dell’attività professionale deve documentare la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale,
    h) Ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile;
    l) Versamento della quota associativa annuale (01/01-31/12) destinata agli scopi sociali e statutari dell’associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le dichiarazioni possono essere comunicate per via telematica mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 mentre la documentazione professionale ed ECA deve essere trasmessa per via telematica o posta elettronica in forma preferibilmente digitale (es. pdf, doc, CDR, DVD, . …).

Il Consiglio Direttivo, tramite la Commissione Esaminatrice ed il supporto del Comitato Scientifico, organizza e coordina valutazioni e corsi di formazione professionali, verifica e certifica la professionalità documentata raggiunta, idonea a qualificare singoli sotto settori di specializzazione.

Il Consiglio Direttivo può predisporre un “Regolamento arbitrale” per l’iscrizione dei professionisti specialisti con particolari requisiti (partecipazione ad appositi corsi di formazione con superamento di esame finale di specifica competenza nelle procedure di “arbitrato”, ecc.) ad un elenco di “arbitri” come sotto raggruppamento degli “specialisti in acustica”.

Articolo 13 – Educazione e formazione Continua in Acustica, ECA.

L’associazione EuroAcustici attraverso adeguate strutture organizzative e tecnico- scientifiche istituisce la valutazione dei Crediti di Formazione CF per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti specialisti ed il relativo aggiornamento professionale.

Quanto sopra viene definito con un apposito Regolamento di attuazione ECA per l’Educazione e la Formazione Continua in Acustica con le Norme applicative ECA.

Articolo 14 – Criteri per l’accettazione di Aziende ed Organizzazioni.

Per l’iscrizione alla 7. Divisione: Aziende ed Organizzazioni interessate alle Tecnologie, alle Bonifiche, ai Trattamenti ed alla Metrologia (Strumentazione, Trasduttori e Modelli Matematici) attinenti il suono e le vibrazioni, l’acustica ambientale ed architettonica, ecc. il legale rappresentante  deve dichiarare e sottoscrivere con l’invio della modulistica in rete quanto segue:

a)     Dati anagrafici e fiscali completi (persona giuridica, ditta od ente e legale rappresentante),

b)    Logo e messaggio da pubblicare,

c)     Versamento della quota associativa annuale (01/01-31/12) destinata agli scopi sociali e statutari dell’associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le comunicazioni  del legale rappresentante possono essere trasmesse anche per via telematica ed autocertificate ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

L’iscrizione può essere accettata dopo valutazione inappellabile della Commissione Esaminatrice o del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Criteri per l’iscrizione all’associazione a titolo gratuito.

Iscrizione GRATUITA:  Gli iscritti sono registrati gratuitamente con semplice comunicazione telematica, senza i diritti ed obblighi degli associati, per le seguenti divisioni:

Tecnici competenti in acustica ambientale

1. Divisione: “Tecnici competenti in acustica ambientale”, iscritti negli elenchi regionali, ai sensi dell’art. 2, comma 6 e 7 della Legge Quadro n. 447/95.

Non Specialisti in acustica

5. Divisione: Tecnici e Liberi professionisti, Consulenti, Periti dei Tribunali, Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Fisici, Chimici, Biologi, Medici, ecc., con interessi e competenze non specialistiche in acustica o non documentabili.

Associazioni e Comitati

8. Divisione: Associazioni di categoria, Comitati di Cittadini e di Quartiere, Comitati di genitori per una miglior qualità acustica nelle scuole, Associazioni di Consumatori e cittadini con problemi di acustica, rumore e vibrazioni.

Studenti

9. Divisione: STUDENTI E GIOVANI interessati all’acustica, musica, suono, vibrazioni ed effetti sull’uomo.

L’iscrizione gratuita può non essere accettata dopo valutazione inappellabile della Commissione Esaminatrice o del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Riconoscimento del socio

Agli Associati iscritti come Specialisti in Acustica potrà essere consegnata una tessera annuale di appartenenza all’Associazione (eventualmente in forma telematica).
Agli Associati iscritti come Specialisti in Acustica, previo richiesta e versamento di un contributo spese oltre che di un deposito cauzionale, sarà consegnato in comodato d’uso un timbro di specialista EuroAcustici.
I timbri e la tessera annuale sono di proprietà dell’EuroAcustici; i timbri vengono concessi esclusivamente in comodato all’associato che si impegna formalmente a farne l’uso consentito dalle disposizioni regolamentari ed al codice deontologico ed a restituirli a seguito di semplice richiesta dell’Associazione o perdita dei requisiti di specialista.
L’Associato può apporre il timbro solo ed esclusivamente in calce a documenti relativi alla propria professione di specialista acustico e redatti a titolo personale, nel rispetto del Codice Deontologico.
Non può apporre il timbro su cataloghi, materiale pubblicitario ecc.

Articolo 17 – Rinnovo della qualifica di specialista

L’associato SPECIALISTA in Acustica in regola con il versamento delle quote sociali ai sensi dell’art. 14 e nel rispetto dello Statuto dovrà adempiere al dovere di formazione professionale continua ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di ECA (Educazione e Formazione Continua in Acustica).
Ogni cinque anni il socio specialista (fondatore, ordinario od associato) deve comprovare il mantenimento dei requisiti professionali (art. 15, Specialisti in Acustica) per evitare l’applicazione automatica inappellabile dei provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del regolamento di ECA.
Il controllo dello svolgimento della formazione continua in acustica viene svolto dalla Commissione Esaminatrice.
La domanda di attestazione ECA dovrà essere presentata annualmente entro i termini e con un contributo spese stabilito da Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Attestato di competenza professionale

L’associato specialista in acustica all’atto del riconoscimento o al rinnovo dell’iscrizione all’associazione, previa la documentazione del mantenimento dei requisiti professionali per specialisti richiesti all’art. 15 del presente regolamento, potrà richiedere un “attestato di competenza professionale di specialista in acustica” con un limite di validità complessivo di cinque anni.
Il professionista specialista in acustica che non documenta il mantenimento dei requisiti professionali richiesti all’art. 15 e 18 del presente regolamento perde la qualifica di spcialista e viene registrato nella 5^ divisione “non specialisti in acustica”.

Articolo 19 – Restituzione dei timbri dell’Associazione

L’associato dimissionario, decaduto o che non intende sostenere l’associazione con il versamento della quota sociale annuale e con atti liberali, s’impegna formalmente a restituire, entro 30 giorni, all’EuroAcustici il timbro dell’associazione; alla restituzione verrà rimborsata la caparra versata.

Articolo 20 – Provvedimenti disciplinari.

Gli associati inadempienti gli obblighi derivanti dal presente regolamento o dallo statuto o dal codice deontologico sono sottoposti a provvedimento disciplinare.
I provvedimenti disciplinari, che devono sempre essere motivati e adottati dopo avere sentito il socio, sono decisi dal Collegio dei Probiviri e deliberati dal Consiglio Direttivo.
Le votazioni avvengono sempre a scrutinio segreto.
I soci per i quali siano intervenuti motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, possono essere sottoposti al provvedimento di radiazione, che sarà motivato per iscritto.   Il Consiglio Direttivo può rendere pubblica la motivazione del provvedimento.

Articolo 21 – Decadenza

La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per radiazione;
d) per decesso;
e) per scioglimento dell’associazione
La radiazione avviene per esclusione inappellabile deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza della meta più una a causa di: inadempimento degli obblighi statutari, mancato rispetto dei Regolamenti o del Codice Deontologico, atti o fatti in contrasto con gli interessi dell’Associazione, atti o fatti lesivi alla onorabilità dell’Associazione, dei suoi organi o dei soci; atti o fatti che possono turbare l’armonia o l’operosità dell’Associazione e dei suoi organi; perdita dei diritti civili, interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna penale.
Le dimissioni all’Associazione devono essere presentate, mediante lettera raccomandata A.R., entro il 31 dicembre di ogni anno, allegando tessera e timbro, ed hanno effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Con la presentazione delle dimissioni oltre i termini suddetti, e/o la non restituzione di tessera e timbro, il Socio è obbligato al versamento delle quote sociali per l’anno in corso.
Ogni membro di qualsiasi organismo dell’associazione, sia eletto che designato, dopo tre assenze consecutive non giustificate verrà richiamato agli impegni istituzionali.
Del fatto ogni organismo deve informare il consiglio direttivo per gli adempimenti e i provvedimenti conseguenti (inclusa la radiazione).

Articolo 22 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento di attuazione, si applicano le delibere dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo e le disposizioni di legge.


(Assemblea del 27/06/2014)