Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in acustica ambientale

 


Elenco SOCI FONDATORI EUROACUSTICI

Soci Fondatori (pdf)
 

 


Tecnici iscritti negli elenchi regionali, ai sensi dell’art. 2, comma 6, 7 e 8 della Legge Quadro n. 447/95 dovranno iscriversi al nuovo elenco nazionale entro il 19 aprile 2018.

N.B.

Con il D.Lds. n. 42/2017 le procedure per l’iscrizione dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale sono cambiate:

La nuova normativa del 2017

Dal 18 aprile 2018 vengono annullati gli elenchi regionali, sostituti da un unico elenco nazionale pubblicato in dicembre 2018.

Dal Ministero dell’Ambiente:

Elenco Tecnici Competenti dalla Banca dati web ENTECA.

“ENTECA: PRIMO ELENCO CON LA TRASCRIZIONE DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA DEGLI ELENCHI REGIONALI”

Seguirà un nuovo elenco con i NUOVI Tecnici Competenti in Acustica a fine gennaio di ogni anno.

 


I Tecnici Competenti riconosciuti che hanno richiesto l’iscrizione al nuovo elenco nazionale entro il 19/04/2018 possono svolgere la loro attività in tutte le Regioni italiane.

Come si diventa Tecnico Competente:

 

Oggi ci si deve attenere alla nuova normativa:

La nuova normativa del 2017

 
Corso riconosciuto per Tecnici Competenti in Acustica

Una delle principali novità introdotte dalla legge n. 447/95 riguarda l’individuazione di una nuova figura professionale nel campo dell’acustica ambientale, ossia del c.d. tecnico competente in acustica, definito ai sensi dell’art. 2, comma 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successivamente disciplinato dalla nuova normativa del 2017.

Il tecnico competente rappresenta la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo a fini amministrativi.

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento delle attività di tecnico competente in acustica è necessario: essere in possesso di un determinato titolo di studio e di avere svolto attività, in modo non occasionale nel campo dell’acustica ambientale, per gli anni indicati in funzione del titolo di studio.

L’iscrizione all’elenco dei tecnici competenti può avvenire previa presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale competente in materia ambientale, sulla base di appositi modelli, completa di documentazione tecnica .

Titoli di studio richiesti:
 diplomi universitari ovvero diplomo di laurea ad indirizzo scientifico compresi quelli di ingegneria e architettura.

L’introduzione della figura del tecnico competente in acustica ha lo scopo di ridurre la presenza di operatori improvvisati, per far fronte all’esigenza di ottenere servizi qualificati.

L’iscrizione all’elenco nazionale è requisito essenziale ma non sufficiente per rappresentare in maniera completa e adeguata la professionalità e i campi di applicazione dell’esperto in acustica.

A garanzia della ditta che richiede una prestazione professionale autorizzativa a fini amministrativi, si ritiene opportuno raccomandare di affidarsi unicamente ad un tecnico non solo iscritto all’elenco nazionale, ma che dimostri anche una comprovata esperienza nel settore (Specialista in acustica).

 

Responsabilità di EuroAcustici

 

 


Osservazioni

Limitazioni previste dall’art. 3 del D.P.C.M. 31 marzo 1998 e dall’art. 2, comma 9 della Legge Quadro n. 447/95:
I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.
I tecnici indicati dall’art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono operare esclusivamente nell’ambito della propria struttura territoriale di appartenenza.

I tecnici ed i consulenti in acustica, nel caso di mancanza di professionalità e di imperizia (p.es. falso in atto privato o pubblico), si espongono a responsabilità civili e penali nei confronti dei terzi, del committente e delle Autorità competenti:
si consiglia la lettura del codice deontologico e l’iscrizione ad EuroAcustici per prossimi nuovi approfondimenti sull’argomento a tutela del professionista.


Commette reato chi esercita una professione senza essere iscritto all’albo od elenchi professionali

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza dell’8 gennaio 2003, n. 1151.

La Cassazione ha stabilito che chi esercita in modo continuativo una attività propria di un professionista, senza essere iscritto nell’apposito albo, commette il reato di esercizio abusivo della professione.

Si ritiene che il cittadino vada tutelato stabilendo in modo chiaro che l’attività che caratterizza una determinata professione deve essere esercitata da chi ne ha il titolo per farlo.

Questa sentenza potrebbe riguardare molti lavoratori che prestano la loro attività senza essere iscritti negli appositi albi ed elenchi regionali.

Il caso in cui si è pronunciata la Corte era relativo ad una sedicente ragioniera, ma il principio si presta ad essere applicato anche ad attività come perizie dei tecnici competenti in acustica ambientale, pianificazione del territorio, redazione di piani paesaggistici, progettazione di impianti e sistemi elettronici, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, che se non esercitate da ingegneri civili od ambientali, architetti, nonché tecnici competenti in acustica iscritti negli appositi albi od elenchi regionali, potrebbero ricadere nell’art. 348 codice penale.


 

Attenzione: i tecnici competenti rischiano una denuncia nel caso di relazioni falsificate o non veritiere, redatte per ottenere permessi amministrativi.
La Procura di Roma indaga sui tecnici competenti in acustica ambientale. da La Repubblica di sabato 22 giugno 2002.

 

AMB-Riconoscimento-ore-formazione-tecnici-competenti-in-acustica-agg-30-11-2023 (scarica pdf)