CODICE DEONTOLOGICO

“EUROACUSTICI”


Regolamento interno contenente “norme di etica professionale”

Il Consiglio Direttivo di EuroAcustici, considerato che la professione dello specialista di acustica (in seguito denominato acustico), in qualunque forma venga esercitata, tecnica o sanitaria, amministrativa o giudiziaria, scientifica o pubblicistica, libera o dipendente, costituisce attività di rilevante interesse pubblico da svolgersi con scrupoloso rispetto dei principi generali di moralità, probità e correttezza, Visto l’Art. 16 dello Statuto di EuroAcustici, secondo il quale è compito del Consiglio Direttivo predisporre ed emanare il codice deontologico della professione di acustico, approva le seguenti Norme di etica professionale che esprimono, riferendosi in particolare all’esercizio della professione di acustico, alcuni dei principi generali sopraricordati e completano sotto l’aspetto deontologico le disposizioni legislative e vincolano i Soci, in qualunque forma esercitino la professione, a conformare ad esse il proprio comportamento.

Inoltre i Soci iscritti ad Albi Professionali o altre Associazioni sono tenuti ad attenersi alle norme dei rispettivi codici deontologici.

Parte I

Norme di carattere generale

Art. 1

Nell’esercizio della professione l’acustico deve attenersi ad una chiara condotta morale ed osservare una irreprensibile correttezza professionale. Questa comporta anzitutto l’obbligo di una coscienziosa preparazione nello specifico campo degli incarichi assunti nonché l’esatto adempimento dei relativi impegni.
Inoltre l’acustico deve compiere l’incarico con imparzialità, con coscienza professionale e con la consapevolezza di trattare materia con implicazioni sulla salute dei soggetti esposti al rumore nell’ambiente di lavoro, nell’ambiente esterno e, soprattutto, nell’ambiente abitativo.

Art. 2

L’acustico non può:
a) firmare progetti od elaborati non eseguiti personalmente o sotto la propria direzione;
b) assumere la direzione dei lavori se il progetto delle opere manca della firma del progettista;
c) associare la propria firma, se non siano chiaramente specificate le rispettive competenze e mansioni, a quella di altri professionisti insieme ai quali abbia collaborato.

Art. 3

L’acustico non deve assumere incarichi incompatibili con la chiara condotta morale e correttezza professionale richiesta dall’Art. 1.
In particolare non può:
a) assumere funzioni di consulente tecnico d’ufficio del Tribunale o di terzo arbitro unico in vertenze nelle quali non abbia la specifica competenza e nelle vertenze nelle quali egli si sia stragiudizialmente già pronunciato oppure siano comunque interessati terzi con i quali abbia in corso stretti rapporti di lavoro;
b) partecipare ad un pubblico concorso quando:
– sia stato consulente dell’ente banditore per il concorso,
– abbia fatto parte di commissione di studio, per la redazione del bando o per la disanima di questioni attinenti l’oggetto del concorso,
– sia membro della commissione giudicatrice del concorso.
Gli interventi professionali di cui ai punti a) e b) sono incompatibili anche per gli acustici colleghi di studio o legati da un rapporto di lavoro professionale continuativo con chi si dedichi o si sia dedicato alle attività che rendono incompatibili gli interventi stessi.

Art. 4

Il Socio non può accettare da terzi (rispetto al committente) compensi diretti o indiretti che si aggiungano a quelli dovutigli per la prestazione professionale e concordati con il committente.

Parte II

Rapporti con EuroAcustici

Art. 5

L’appartenenza ad EuroAcustici comporta doveri di collaborazione nei riguardi del Consiglio Direttivo e di rispetto delle decisioni prese dallo stesso Consiglio.
Ogni Socio è tenuto all’osservanza dei provvedimenti deliberati dal Consiglio e, se richiesto, gli incombe l’obbligo di presentarsi per fornire ogni chiarimento o documentazione che il Collegio dei Probiviri o il Consiglio stesso ritengano di dover acquisire per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Associazione.

Art. 6

L’acustico non deve adire concorsi concernenti opere pubbliche o private quando le condizioni del bando siano state dichiarate inaccettabili dal Consiglio Direttivo.

Parte III

Rapporti con i colleghi

Art. 7

I rapporti tra Soci, in qualunque forma essi esercitino la professione, devono essere improntati a lealtà, correttezza e reciproco rispetto.

Art. 8

Il Socio deve astenersi dal compiere azioni anche solo indirettamente tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per ricevere o abbiano ricevuto incarichi di lavoro.

Art. 9

Il Socio, che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informare l’interessato ed accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze. In difetto egli può assumere l’incarico solo se autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il Socio deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di colleghi o del loro operato.
Quando sia chiamato ad esprimere un giudizio professionale sull’opera di un collega deve evitare espressioni sconvenienti e limitarsi a valutazioni oggettive.

Art. 11

Il Socio deve astenersi da ogni azione tendente all’accaparramento della clientela o degli incarichi.

Art. 12

Il Socio non può far apparire come esclusivamente proprie le opere progettate in effettiva collaborazione con altri colleghi, ma di ciascuno deve indicare i nominativi e le mansioni svolte, anche se conseguenti a rapporti di impiego.

Art. 13

Il Socio è tenuto a far riferimento al Tariffario EuroAcustici.

Art. 14

Il Socio che, per motivi professionali, ritenga di dover promuovere causa contro un collega, deve informarne preventivamente il Consiglio Direttivo.

Parte IV

Rapporti con i committenti e con i datori di lavoro

Art. 15

Il Socio libero professionista, lavoratore autonomo o dipendente da datori di lavoro pubblici o privati deve improntare alla massima lealtà e correttezza i rapporti con i committenti e con i datori di lavoro, espletando diligentemente gli incarichi o le mansioni da essi affidatigli e tutelandone gli interessi legittimi.

Art. 16

Il Socio deve rifiutarsi di sottostare alla volontà di chiunque intenda fargli compiere od avallare azioni professionalmente scorrette o fargli eludere norme legislative e regolamentari.

Art. 17

Il Socio è tenuto alla scrupolosa osservanza del contratto di prestazione d’opera intellettuale con il quale si configura il rapporto giuridico con il suo committente o con il suo datore di lavoro.
In particolare:
– chi eserciti la professione in forma libera deve, prima di assumere un incarico professionale, definire d’accordo con il committente i termini precisi delle prestazioni che ne forniranno oggetto, nonché le modalità – sia nella forma sia nella misura – degli onorari che gli spettano; nel caso di rinuncia del committente ad una specifica definizione il professionista è tenuto a fornire in modo completo le prestazioni indicate dal Tariffario EuroAcustici;
– chi eserciti la professione in forma dipendente deve attenersi alle prescrizioni del particolare contratto che regola le sue prestazioni con le deroghe esplicitamente accordate dal datore di lavoro;
– chi eserciti la professione in forma autonoma e sia anche dipendente, qualora intenda utilizzare strumentazione, apparecchiature o strutture operative di proprietà del datore di lavoro, deve produrre al committente la specifica autorizzazione all’uso accordata dal datore di lavoro.

Art. 18

Il Socio è tenuto al segreto professionale.

Art. 19

Prima di accettare un incarico professionale o di assumere funzioni professionali il Socio è tenuto ad avvertire formalmente il committente, e nel caso che il Socio sia dipendente anche il datore di lavoro o l’Ente da cui dipende, di tutte le circostanze in essere che possano dar luogo a situazioni di incompatibilità personale o professionale. L’incarico può essere ugualmente accettato, o le funzioni assunte, se il committente e l’eventuale datore di lavoro o Ente hanno dato il proprio assenso scritto.
Incompatibilità di questo tipo si hanno ad esempio, quando il Socio:
a) sia economicamente interessato in forniture e procedimenti costruttivi da lui proposti per i lavori oggetto dell’incarico o dei rapporti di lavoro,
b) sia in società con l’Impresa chiamata ad eseguire un’opera da lui stesso progettata o della quale debba dirigere i lavori per conto del committente o intrattenga comunque con essa Impresa rapporti professionali,
c) sia dipendente di Ente pubblico di controllo e intenda assumere un incarico professionale da un committente la cui attività possa essere soggetta al controllo dello stesso Ente pubblico.
Se le condizioni di incompatibilità dovessero determinarsi dopo l’accettazione dell’incarico o l’assunzione delle funzioni in forma dipendente, il Socio è tenuto a renderne tempestivamente e formalmente edotto il committente o il datore di lavoro così che questi possa liberamente decidere l’interruzione del rapporto o dare il proprio assenso scritto alla sua continuazione.

Art. 20

Il Socio che intenda recedere dall’incarico, o dalle funzioni professionali in forma dipendente, a prestazione non ultimata può farlo solo dopo aver preso i provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente o il datore di lavoro, né i colleghi in caso di incarico collegiale.

Art. 21

Il Socio è tenuto a redigere la parcella professionale con precisione e chiarezza, indicando le prestazioni fornite, le spese sostenute e i compensi che gli spettano.

Art. 22

In casi di dubbi sull’interpretazione e l’applicazione delle presenti norme deve essere richiesto il parere del Consiglio Direttivo.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo nell’esame dei casi sottopostigli chiede il parere del Collegio dei Probiviri.