Diverse competenze tecnico-giuridici sulla valutazione del superamento della  “normale tollerabilità” e dell’accettabilità delle immissioni di rumore.”

 

Premesse

Il rumore che invade il nostro spazio vitale diventa insopportabile, stressogeno e causa di molti disturbi e malattie anche molto gravi.

Il rumore, quando soggettivamente accettato, è percepito tollerabile e non provoca disturbo o reazioni stressogene.

Per contenere l’inquinamento acustico sono state promulgate la Legge quadro su rumore n. 447/95, decreti applicativi e le relative leggi regionali che impongono alla Pubblica Amministrazione la richiesta di una Valutazione d’Impatto Acustico effettuata da un “Tecnico Competente in Acustica Ambientale” iscritto in un elenco regionale per poter rilasciare l’autorizzazione amministrativa all’esercizio di qualunque attività potenzialmente rumorosa.

Vedi:  Il nulla oste d’impatto acustico  e  Elenco dei tecnici competenti in Italia/

Il cittadino che percepisce un’immissione acustica intollerabile, se non riesce a risolvere bonariamente il contenzioso, può solo intraprendere un’azione legale basata sull’articolo 844 del Codice Civile con l’assistenza professionale di un tecnico specialista in acustica in grado di eseguire un’idonea perizia a verifica del superamento dei limiti di “normale tollerabilità”.

Esiste una grande confusione sulle diverse competenze delle figure menzionate:   in particolare nella valutazione del “disturbo acustico” può capitare che i tecnici applichino metodologie e criteri di misura ERRATE e non idonee alle valutazioni richieste.

Molti malintesi nascono dalla errata conoscenza delle funzioni attribuite dalla legge al “tecnico competente in acustica ambientale” che deve agire nell’ambito del diritto amministrativo per valutare se il rumore è “accettabile” rispetto alle valutazioni in ambito privatistico, civilistico o penale per la ricerca del superamento della “normale tollerabilità”.

 

Le funzioni del “tecnico competente in acustica ambientale”

Il “tecnico competente in acustica ambientale” (TCAA) nasce in base all’art. 2, comma 6, della legge quadro sul rumore, n. 445 del 1995 e decreti applicativi.

Il TCAA, iscritto obbligatoriamente in un elenco regionale, può svolgere la sua attività professionale su tutto il territorio nazionale per eseguire precisi compiti tecnico-amministrativi.

N.B. NON è richiesta la qualifica di TCAA per svolgere tutte le attività professionali relative all’acustica che non abbiano un fine autorizzativo amministrativo previsto dalla legge 447/95 e dalle relative Leggi Regionali.

 

Principi di diritto.

Nel diritto privatistico (Codice Civile art. 844 “normale tollerabilità”, Libro III, della proprietà e Penale art. 654 “disturbo della quiete pubblica”, Libro III, Titolo I, delle contravvenzioni di polizia) si vuol valutare se le emissioni inquinanti (rumori, odori, scuotimenti, ecc.) rientrano o no nei limiti di “tollerabilità”.

La tollerabilità è valutata, sia dal punto di vista medico neuro sensoriale che giuridicamente, sulla base della “percettibilità” soggettiva: se l’emissione è chiaramente percettibile, diventa “intollerabile”, se si confonde con i fenomeni ambientali tanto da non potersi chiaramente distinguersi, l’emissione è TOLLERABILE.

Alla netta percezione della emissione si associa quindi il concetto di “superamento della normale tollerabilità” con effetti sul “normale godimento della proprietà” e  sulla salute con “effetti stressogeni e disturbi neuro – fisiologici” (art. 32 della Costituzione).

Per certe forme d’inquinamento, per esempio gli odori, si utilizza esclusivamente la valutazione “soggettiva” percettiva.

In questi ultimi anni si è “cercato di oggettivare” il livello di emissione del rumore e degli scuotimenti (vibrazioni),  con misure strumentali (fonometriche e vibrometriche) e con l’introduzione del concetto di valore di rumore di “fondo” comparato con il livello immesso contestualmente misurato.

La giurisprudenza, che NON è LEGGE, ci illustra molti criteri metrologici utilizzati dai consulenti del tribunale e riferiti nelle sentenze dei Giudici:

Uno dei criteri più seguiti per oggettivare quanto percepito si basa sull’incremento del livello di rumore ponderato A o spettrale del rumore immesso comparato con il livello statistico L95% chiamato “rumore di fondo”, con una metodologia di misura derivata parzialmente da norme amministrative o pubblicistiche.  Tali metodologie pubblicistiche possono essere impropriamente applicate nella valutazione della “normale tollerabilità”: un rilievo fonometrico effettuato in centro stanza a 1,6 m d’altezza non evidenzia il disturbo percepito a letto, con la testa sul cuscino, a 0,60 m d’altezza. I livelli di rumore possono essere molto diversi, tanto che il soggetto disturbato, alzandosi dal letto e mettendosi in piedi, riscontra una situazione di normalità.

La legge nel diritto privatistico (Codice Civile e Penale) non prevede criteri od obblighi metrologici, non impone l’applicazione di norme nazionali od internazionali: si basa esclusivamente sulla percezione dei soggetti disturbati e sulla verifica e conferma della percezione ben distinguibile della immissione da parte  del consulente del Tribunale “in scienza e coscienza”.

 

Nel diritto pubblicistico la metodologia di valutazione è totalmente diversa ed affidata esclusivamente ai Tecnici competenti in acustica ambientale iscritti in un elenco regionale.

Le norme pubblicistiche si applicano alla Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni, Comuni, …) e ne regolano le funzioni.

La legge quadro sul rumore n. 447/95, con i decreti delegati, impone compiti istituzionali e regole di controllo sulle imprese e sulle attività con sorgenti di rumore (aeroporti, complessi industriali, strade, ferrovie, fino alle piccole attività artigianali): la finalità di queste norme è la concessione delle autorizzazioni amministrative da parte della P.A. con la valutazione del rispetto dei limiti di “accettabilità” e non di “tollerabilità”.

Queste norme non hanno un indirizzo di “tutela della salute” o di salvaguardia dei diritti dei singoli, ma hanno valenza socio – economica e politica, infatti, impongono criteri di valutazione sulla “accettabilità” delle immissioni: superando questi limiti si rischia una reazione pubblica inaccettabile ai fini della gestione del territorio.

Per un atto amministrativo, le regole, le procedure e le metodologie di misura per la valutazione dei limiti, assoluti e relativi (criterio differenziale) DEVONO NECESSARIAMENTE essere fissati da norme e decreti precisi.

Questo porta facilmente ad un’incomprensione ed interferenza fra il diritto privatistico e quello pubblicistico.

Per la predisposizione di queste regole metrologiche normate, i consulenti ed i periti applicano, a volte, anche in buona fede, i criteri di “accettabilità” (criterio differenziale) nelle valutazioni di “tollerabilità” (criterio comparativo).

 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio  (CTU) e suoi compiti.

Il Giudice può farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza ed in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 e seg. e 441  c.p.c.

Il consulente tecnico d’ufficio assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore, compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’art. 62.

Il CTU mette a verbale le note dei consulenti tecnici di parte (CTP) e ne prendere atto ma decide cosa fare esclusivamente sulla base delle sue personali valutazioni.

Il CTU ha l’obbligo di rispondere “in scienza e coscienza” ai quesiti posti dal Giudice senza interferenze o pressioni delle parti o dei CTP, ma anche con attenta analisi delle valutazioni degli stessi suoi ausiliari scelti per i rilievi strumentali, con l’esplicita richiesta di applicare il criterio metrologico corretto.

Il CTU ha il dovere di portare a termine tutte le indagini ritenute utili alla risposta dei quesiti del Giudice ed è, e deve essere, in grado di agire liberamente in modo “super partes”.

Quando il Giudice pone un doppio quesito, uno sulla base del diritto privatistico (tollerabilità) e l’altro sul diritto pubblicistico (accettabilità), il CTU ha il dovere di distinguere nettamente le due metodologie e le relative procedure di valutazione, con chiara indicazione delle due risposte secondo i due criteri.

 

Compiti dei Consulenti Tecnici di Parte (CTP).

I CTP nominati iscritti agli atti partecipano alle perizie del CTU nel “contradditorio”, possono mettere a verbale qualsiasi comunicazione (sotto la loro personale responsabilità), ma non possono interferire con le scelte, le decisioni e l’attività peritale del CTU.

Dichiarazioni di carattere giuridico possono essere verbalizzate ma non sono di competenza tecnica del CTU: sarà lo stesso Giudice (e gli avvocati) a valutare quanto comunicato in verbale dai CTP in rapporto alla Causa per la conseguente sentenza.

Normalmente il Giudice (civile o penale) può chiedere chiaramente sulla valutazione civilistica sulla “tollerabilità”  delle immissioni e non sulla loro “accettabilità” (legge 447/95 – diritto Pubblicistico).

Sarà comunque sempre l’Ill.mo sig. Giudice a valutare le risposte del CTU “tenendo conto delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà”,  oltre che sul “normale godimento della proprietà” e sulla salute con “ effetti stressogeni e disturbi neuro – fisiologici” della parte ricorrente (art. 32 della Costituzione)

 

© MATTIA G. Mario,

Libero professionista, fisico specialista in acustica,

Prof. a c. Facoltà di Medicina, Università di Roma Tor Vergata,

Presidente EuroAcustici.

dal Workshop CRS Amplifon, Roma 30 settembre 2011.