
5. Divisione:
Tecnici e Liberi professionisti, Consulenti e Periti dei Tribunali, Avvocati, ecc., con dichiarati interessi in acustica con autocertificazione.
(Elenco dei tecnici qualificati SPECIALISTI ).
Commette reato chi esercita una professione senza essere iscritto all'albo od elenchi professionali.
Cassazione: sentenza dell'8 gennaio 2003, n. 1151.
La 5^ Divisione raccoglie Tecnici e Liberi professionisti, Consulenti e Periti dei Tribunali, Avvocati, ecc., con interessi e competenze in acustica
(ma NON necessariamente specialisti; questi sono reperibili in apposito elenco).
L'iscrizione alla 5^ divisione è autocertificata dalle dichiarazioni rilasciate, consapevoli delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
L'EUROACUSTICI non può essere ritenuta in alcun modo responsabile delle dichiarazioni rilasciate dagli iscritti nell'elenco allegato.
Condizione necessaria e non sufficiente per l'iscrizione nelle varie divisioni specialistiche è il possesso dei titoli e dell'esperienza professionale da documentare per la commissione esaminatrice (Regolamento, articolo 10, 11, 14 e 15).
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