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Informazioni, normative e sentenze rilevate in rete intrnet e/o da comunicazione dei ns. associati.
Ricordiamo che l'unico testo definitivo delle normative e delle sentenze è quello pubblicato a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.
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Dal dr. Omar Dr.Nicolini, Az.USL di Modena - SPSAL:
E’ stato pubblicato dal Coordinamento tecnico delle Regioni il documento “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Prime indicazioni applicative”
Potete trovarlo all’indirizzo http://www.ausl.mo.it/dsp/ assieme a tutti gli altri documenti prodotti dalle Regioni in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro oppure:
DLgs_81-2008_TitoloVIII_ISPESL.pdf
Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III. Prime indicazioni applicative. (pdf 283 Kb)
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DECRETO LEGISLATIVO n. 231 del 21 novembre 2007 - Art. 49-
Antiriciclaggio - Nuova normativa per assegni e contanti
A partire dal 30 aprile 2008 con la nuova disciplina in tema di antiriciclaggio entrano in vigore nuove regole nell’uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.
Tra le novità: l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti, le modalità di compilazione degli assegni, i limiti di importo per i libretti di risparmio al portatore.
Le novità più rilevanti sugli assegni:
Non è più possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 5.000 euro senza la clausola “Non trasferibile” e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Gli assegni già in dotazione possono essere utilizzati fino al loro esaurimento, e chi è in possesso, in qualità di beneficiario, di assegni emessi prima del 30 aprile 2008, potrà regolarmente incassarli.
Possono essere girati solo gli assegni emessi “in forma libera” e per importi inferiori a 5.000 euro. Essi possono essere girati anche più volte prima di essere presentati alla banca per l’incasso. Ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale del girante.
Se il girante non è una persona fisica ma, per esempio, una società, occorre indicare il codice fiscale di tale soggetto e non quello di colui che esegue l’operazione.
L’utilizzo scorretto degli assegni (come la mancata apposizione della clausola “Non trasferibile”) comporta sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell’importo trasferito.
Le stesse regole valgono per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari. . (pdf 202 Kb)
DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007 , n. 206
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. Gazzetta Ufficiale N. 261 del 9 Novembre 2007. (pdf 261 Kb)
DANNO_E_RISARCIMENTO.pdf
Definizioni e sentenze. (pdf 485 Kb)
Tribunale di Latina, Sez. distaccata di Gaeta, 19 maggio 2007, Sentenza n. 723 da AmbienteDiritto.it
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Inquinamento_Acustico: TAR_Basilicata, Sez.I, 2 gennaio 2008.
Limiti differenziali. Applicabilità.(pdf 58 Kb)
TAR_Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 17 gennaio 2008, sentenza n. 53
Esercizi commerciali. Esigenze del commercio e diritto alla salute. (pdf 54 Kb)
TAR_Veneto, Sezione III, sentenza n. 3708, 20 novembre 2007.
Orario di apertura di pubblici esercizi e tutela della quiete pubblica (pdf 211 Kb)
TAR_Campania (NA), Sez.V, Sentenza n. 8851 del 3 ottobre 2007.
Accertamento ARPA e segreto istruttorio. (pdf 223 Kb)
Rumore e valore degli immobili: il Giudice ha sentenziato che ...
Relazione di Mario e Samantha Novo, Franco Pacini, Francesco Ferrari, Massimo Donzellini e Roberto Bettari. 2007 (pdf 256 Kb)
Sequestro_impianti_diffusione_sonora.pdf
Penale. Milano 2005. (pdf 48 Kb)
Inquinamento_acustico_12_09_05.pdf
Note. (pdf 25 Kb)
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Sentenza Civile N. 2715/07 Torino, depositata il 23 aprile 2007. ![]()
Sentenza Penale N. 732/06 depositata il 19 maggio 2007. ![]()
Cass. Sez. I n. 15346 del 3 maggio 2006, Pres. Fazzioli Est. Corradini Ric. Caruso- Rumore. ![]()
Codice civile, oggi recita - Art. 844 - Immissioni:
1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
2. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
La proposta in titolo tende a specificare che devono ritenersi di normale tollerabilità i rumori rientranti nei limiti indicati nell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, emanato in attuazione della legge n. 447 del 1995, che è la legge-quadro sull'inquinamento acustico;
cioè che debba ritenersi trascurabile il rumore inferiore a 50 dB(A) di giorno e a 40 dB(A) di notte misurato a finestre aperte; nonché il rumore ambientale inferiore a 35 dB(A) di giorno e 25 dB(A) di notte misurato a finestre chiuse.
In particolare la proposta di legge in esame mira a definire in modo più preciso i poteri dell'autorità giudiziaria disciplinati dall'articolo in questione attraverso un rinvio a una disposizione normativa, che prevede limiti quantitativi ben precisi al fine di classificare un rumore come trascurabile o meno.
Tali limiti quantitativi vengono richiamati dalla proposta di legge in questione al fine di specificare la portata del concetto di «normale tollerabilità».
In pratica, se il livello di rumore di fondo è inferiore ai limiti previsti dal DPCM del 14 novembre 1997, il rumore viene ritenuto, per legge, trascurabile e quindi non superiore alla normale tollerabilità!
L’inquinamento acustico è causa di contenzioso per la valutazione del superamento della “normale tollerabilità” ai sensi dell’art. 844 del c.c. secondo il criterio detto “comparativo” in contrapposizione con le norme amministrative della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e dei relativi decreti applicativi che definiscono i limiti di “accettabilità” del rumore secondo il criterio detto “differenziale”.
Analoga problematica si riscontra con l’immissione di vibrazioni.
Le immissioni superiori alla “normale tollerabilità” ledono il diritto alla vita, all’incolumità psicofisica ed alla salubrità dell’ambiente.
Le immissioni (di rumore, vibrazioni, ecc.) eccedenti la normale tollerabilità implicano di per sé, anche in mancanza della prova di una vera e propria menomazione patologica, una lesione al diritto alla salute inteso nel senso più ampio del diritto all’equilibrio ed al benessere psicofisico.
La normativa sull’inquinamento acustico, (D.P.C.M. 1 marzo 1991 e LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447) persegue finalità d’interesse pubblico mirando ad assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, con fissazione di livelli di accettabilità.
La norma contenuta nell’art. 844 c.c. attiene alla tutela della proprietà privata immobiliare dalle immissioni.
La Giurisprudenza (vedi Trib. Milano 1997/6627), tra l’altro, ha osservato l’inadeguatezza nei rapporti tra privati, nel riferimento contenuto nei decreti al “rumore residuo”, che è sempre superiore al “rumore di fondo” dato che include, mediandoli e, quindi, distribuendoli su tutto l’orizzonte cronologico, anche intrusioni anomale, escluse nella rilevazione del rumore di fondo.
Il livello di “rumore di fondo” è un valore rappresentativo del livello presente per il 95 % del tempo (valore statistico) mente il livello del “rumore residuo” è un valore rappresentativo della media energetica (livello equivalente = valore energetico) del livello medio di rumore in assenza della sorgente sonora in esame.
Il superamento dei limiti di “accettabilità” della norma pubblicistica antinquinamento porta ad una presunzione di “non tollerabilità”.
In altri termini, stante il riferimento al rumore residuo –valore ben più permissivo di quello che fa riferimento al rumore di fondo- l’accertamento di immissioni che superino i limiti di accettabilità fissati nei decreti sarebbe, secondo certa giurisprudenza, sintomatico della violazione dell’art. 844.
“Accettabilità”: limiti di livello di pressione sonora assoluti a seconda delle classi acustiche di zona e differenziali fra il livello equivalente “ambientale” ed il livello equivalente “residuo” immesso nella proprietà limitrofa inquinata. (criterio differenziale).
“Tollerabilità”: limiti di incremento del livello di rumore “di fondo” con il livello di “rumore immesso” nella proprietà limitrofa disturbata dall’inquinamento acustico. (criterio comparativo)
La proposta di legge tende ad unificare il criterio differenziale al criterio comparativo ed intrudurre l'applicazione delle norme metrologiche "amministrative" in campo civilistico.
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A volte il rumore causato di vicini, società o enti, eccede i limiti della tollerabilità ed è fonte di disturbo alla quiete se non, addirittura, di danni alla salute.
La valutazione del superamento della “normale tollerabilità” deve essere documentata con una opportuna perizia fonometrica effettuata da un perito consulente tecnico specialista in acustica.
Il primo consiglio è quello di valutare la questione già quando si acquista o si prende in affitto un immobile.
Anche in queste situazioni si può tentare un primo approccio al problema da soli: un colloquio amichevole, una lettera raccomandata, il richiamo al regolamento condominiale, l'intervento dell'amministratore di condominio o quello, eventuale, delle forze dell'ordine a volte risolvono tutto.
Il consulente specialista in acustica, con documentata esperienza professionale, verificato il superamento dei limiti di legge, potrà assistervi nelle azioni primarie di tutela con un
• esposto amministrativo ai sensi della legge 447/95 sulla tutela dall'inquinamento acustico con richiesta di intervento dell'Agenzia regionale dell'ambiente (ARPA);
Tuttavia, quando chi causa il rumore non manifesta alcuna disponibilità l'unico rimedio è quello di tutelarsi giudizialmente con l'ausilio di un legale.
L'avvocato, a seconda della gravità della situazione, intraprenderà, con voi, le seguenti strade:
• ricorso al giudice fondato sull'art. 844 del codice civile (Immissioni);
• provvedimento d'urgenza per far cessare immediatamente il rumore (ex art. 700 c.p.c.);
• tutela penale ex art. 659 cod. pen. (nei casi più gravi);
• risarcimento degli eventuali danni (ad esempio, danno alla salute, minore valore dell'immobile, ecc.).
Queste strade possono essere intraprese singolarmente o, volendo, cumulativamente e contemporaneamente.
L'esposto amministrativo provoca l'intervento di un tecnico che rileva i rumori e la loro entità a prezzi inferiori di quelli praticati dai consulenti privati, ma con una finalità di controllo dei limiti “amministrativi” di rumore per le attività produttive o commerciali; tali limiti, a norma dei decreti applicativi della legge quadro 447/91, sono relativamente alti e non tutelano automaticamente il diritto alla quiete ed alla salute del cittadino.
Se, tuttavia, il rumore non eccede la normale tollerabilità viene richiesto un tiket di 500 euro circa mentre il consulente specialista presenta una parcella superiore a 600 euro.
L'esposto amministrativo è utile nei casi in cui il rumore sia forte e la fonte sia costituita da un'attività produttiva o commerciale.
Infatti, in tali casi, i limiti imposti dalle leggi sono precisi ed i "disturbatori" possono essere facilmente chiamati al loro rispetto anche dalle autorità amministrative.
E' inutile in quelle situazioni dove l'eccedenza dei limiti di tollerabilità non è evidentissima o dove l'autorità amministrativa non è in grado di intervenire efficacemente (ad esempio nei confronti del vicino di casa).
Per questi casi la consulenza di un tecnico specialista è indispensabile per documentare il livello di disturbo e decidere le azioni da intraprendere.
Per i rumori (e le immissioni di altro tipo) tra vicini è competente il Giudice di Pace, negli altri casi il tribunale.
Il rumore é sanzionabile giudizialmente quando supera di 3 decibel il rumore di fondo (3 decibel equivalgono al raddoppio del rumore).
Spesso, prima o contemporaneamente, all'azione ordinaria innanzi al giudice viene chiesto anche un provvedimento d'urgenza per far cessare immediatamente i rumori.
Il ricorso al provvedimento d'urgenza deve essere adeguatamente motivato e provato sia allegando valide consulenze specialistiche di parte che tutte le testimonianze possibili.
Sia nell'ipotesi di provvedimento d'urgenza che nella causa ordinaria in giudice nominerà un consulente tecnico d'ufficio i cui costi verranno ripartiti al 50% tra le parti.
Considerando tutti gli oneri, normalmente, il costo di una simile procedura oscilla tra i 5.000 ed i 10.000 Euro.
Naturalmente la parte vincitrice, su decisione del Giudice, otterrà il rimborso di tutte le spese anticipate.
Quando si ricorre al Giudice, normalmente, oltre a chiedere al cessazione dei rumori viene anche chiesto il risarcimento dei danni che possono essere così distinti:
• danno biologico: danno alla salute (ad esempio ansia e stress provocati dal rumore e accertabili in sede medica);
• danno patrimoniale: ad esempio la perdita di valore dell'immobile;
• danno morale: configurabile solo allorché la questione portata davanti al giudice abbia anche una rilevanza penale;
• danno esistenziale: è una nuova voce di danno che si ritiene sussista tutte le volte che sia configurabile la lesione di un diritto costituzionalmente garantito (quale è, ad es., quello alla salute).
E' una tipologia di danno riconosciuta solo da alcune recenti ed innovative sentenze (Trib. Milano, n. 9417/99 e app. Milano, n. 2444/01).
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Influenza dell'inquinamento da rumore sul valore degli immobili. Dal "Giornale di Brescia" Edilizia, 31/10/02. (pdf 239 Kb)
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Il cittadino che ritiede superato il limite di normale tollerabilità, prima di agire presso le Autorità o presso la Magistratura, deve rivolgersi ad un tecnico specialista in acustica per documentare in modo oggettivo lo stato d'inquinamento acustico:
Inquinamento acustico - Mancato rilievo del superamento della soglia di rumorosità - Sensazioni meramente soggettive - Non possono costituire presupposto per l’adozione di provvedimenti che limitino un’attività economicamente rilevante.
In assenza dell’elemento oggettivo del rilevato superamento della soglia di rumorosità, atto a concretizzare il disturbo soggettivamente rilevato in danno autonomamente verificabile, le sensazioni meramente soggettive non possono costituire presupposto per l'adozione di provvedimenti di intervento sulle modalità di svolgimento di un'attività economicamente rilevante.
Il potere di limitare l’attività legittimamente svolta dal privato può ravvisarsi solo in presenza della necessità di tutela della salute. Pres. f.f. Franco, Est. Springolo – A.N. s.n.c (Avv. Benacchio) c. Comune di Padova (Avv.ti Sichel, De Simone, Laverda, Rossini e Montobbio) - T.A.R VENETO, Sez. III – 15 ottobre 2004, n. 3730-
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Sentenza penale per inquinamento acustico - Tibunale di Milano - Sequestro impianti diffusione sonora - 23/02/2005 (pdf 24 KB)
Sentenza penale per inquinamento acustico - Tibunale di Tortona - 07/05/2004 (pdf 299 KB)
Dal sito del Comune di Roma:
Il Comune di Roma approva la classificazione acustica del territorio Comunale con decorrenza dal 15 febbraio 2004 ![]()
La Deliberazione n. 12 del 29 gennaio 2004 (pdf 46 Kb)e la Deliberazione n. 60 del 23 maggio 2002 (pdf 2500 Kb)
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA dell'11 marzo 2002 relativa a un modello comune europeo per i curriculum vitae (CV) (pdf 141 Kb)
Le professioni non regolamentate:
Disegno di legge: Relatore: MARTONE Antonio
15/01/2003 - Organo Consiliare referente: II-COMMISSIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Organo Consiliare deliberante: ASSEMBLEA
Area Tematica: POLITICHE DEL LAVORO, Professioni
Disegno di Legge sulle professioni non regolamentate (pdf 17 Kb)
Le nuove attività professionali emergenti non regolamentate: dal III rapporto di monitoraggio del CNEL.
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Attenzione: i tecnici competenti rischiano una denuncia nel caso di relazioni falsificate o non veritiere, redatte per ottenere permessi amministrativi.
La Procura di Roma indaga sui tecnici competenti. da La Repubblica di sabato 22 giugno 2002.
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NOVITÀ per l'acustica "architettonica" e degli "ambienti confinati", per l'ottimizzazione dell'ergonomia e l'intelligibilità degli ambienti di vita, per l'HiFi ed il TOP AUDIO. ( l'AcoustiCone della Brüel Acoustics S.r.l.)
Da Co.Me.T.A. Group:
Sono disponibili i cd-rom contenenti gli atti del convegno tenutosi a Verona il 09/10/01 dal titolo:
"INQUINAMENTO ACUSTICO E DISTURBO DA RUMORE" - Tutela amministrativa e normale tollerabilità verona091001.pdf
Prenotate la Vs. copia inviando un fax (0299482199) o una mail (cometa@acustica.it) completa dei dati per l'invio e la fatturazione.
Gli atti saranno divulgati a £ 25.000 + iva e spese di invio in contrassegno prevedibilmente entro la fine di novembre.
Sono a disposizione gli atti del convegno di Mantova del 29/09/01:
"INQUINAMENTO DA RUMORE: DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI" - Leqqe Quadro 447/95 e DPCM 5.12.97
http://www.acustica.it/convegni.htm
Gli atti sono divulgati su Cd-Rom a £ 25.000 + iva e spese di invio in contrassegno.
Le richieste dovranno pervenire via fax (0299482199) o via mail al seguente indirizzo: cometa@acustica.it
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1) aerei 2) strade 3) lavoro 4)disturbo delle occupazioni 5) accettabilità e tollerabilità del rumore 6) di carattere amministrativo
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L'autore dell'enorme lavoro svolto è Franco Pacini in collaborazione con Mario Novo e Samantha Novo del Laboratorio di Acustica Applicata.
Si ringrazia Missione Rumore per il contributo offerto con l'invio di alcuni testi giurisprudenziali.
Il CD, per edizione esclusiva del Laboratorio di Acustica Applicata, è disponibile, per l'acquisto a € 120,00 + iva e spese postali
(viene venduto in convenzione a € 94,00 + iva e spese postali per gli associati a EUROACUSTICI o MISSIONE RUMORE).
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Ubicazione della SEDE di ROMA (pdf 212 Kb)
