“EUROACUSTICI”


Messaggio ai Sindaci dei Comuni Italiani:

Egregio Signor Sindaco,
con la presente si rammenta che il Comune (Municipio) ha l'obbligo di applicare la LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447 per ridurre l'inquinamento acustico:
in particolare deve richiedere la documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta di impatto acustico PER QUALUNQUE ATTIVITÀ POTENZIALE FONTE DI RUMORE (Legge 447/95 e decreti applicativi: industrie, PMI (piccole e medie imprese), artigiani, pubblici esercizi, bar, pizzerie, ristoranti, palestre, circoli privati ed associazioni, locali da ballo, disco pub, discoteche, teatri e cinema, attività produttive, sportive e ricreative, commerciali, impianti tecnologici, ecc.).
Distribuzione della documentazione peritale:
* una copia al Comune per il Nulla Osta o per il rilascio del titolo autorizzativo
* una copia all'ARPA per i controlli ai sensi dell'articolo 14 comma 3
* una copia alla ditta da conservare, ai sensi di legge, presso l'attività per i controlli delle Autorità Competenti.

La verifica d'impatto acustico deve essere richiesta non solo per tutte le nuove attività, ma anche in caso di voltura del titolo abilitativo, dei cambi di ubicazione dell'attività, dei cambi del titolare o del legale rappresentante, nei cambi di persona giuridica della ditta od in seguito a lamentele od esposti per eccessiva rumorosità.

Per attività non ancora operative si può presentare una perizia previsionale con il calcolo dell'impatto acustico; ovviamente la perizia previsionale deve necessariamente essere verificata dal tecnico competente ad attività iniziata ed operativa.

E' ammessa l'autocertificazione, eventualmente asseverata da un tecnico competente e senza la stesura di relazione tecnica, solo nel caso che il legale rappresentante della ditta dichiari, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, che:
* l'attività è svolta solo in orario diurno (ore 06-22)
* la superficie lorda dell'attività è inferiore a 400 m2
* sono assenti impianti recnologici di condizionamento, riscaldamento, ventilazione, con eventuali canalizzazioni
* assenza di impianti di amplificazione elettroacustica e diffusione sonora, musica riprodotta o dal vivo o di sottofondo
* assenza di sistemi automatici o meccanici di carico e scarico merci
* la potenza elettrica impegnata nell'attività è inferiore a 12 KW
* breve descrizione dei cicli operativi, indicazione delle macchine utilizzate e dei tempi di funzionamento.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera d, e, g ed h, art. 8 ed art. 14 della legge 447/95 il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico:
deve pertanto verificare che tutte le attività potenziali fonte di rumore abbiano ottenuto il relativo NULLA OSTA tramite una

RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE (VIAA)

che certifichi il rispetto dei limiti di accettabilità dell'inquinamento acustico e che tale perizia CONTENGA QUANTO DISPOSTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE: DM 16/03/98 Allegati B e D, ecc.

Il Comune ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera d, non può rilasciare autorizzazioni, licenze o nulla osta in assenza dei dati indicati nei punti seguenti derivati dai disposti legislativi:

1) DESCRIZIONE DELLE SPECIFICHE SORGENTI SONORE DISTURBANTI, interne ed esterne: ATTIVITÀ (codice ISTAT), MACCHINE, IMPIANTI TECNOLOGICI, ecc. (D.M. 16 marzo 1998 Allegato A comma 11 e D.Lgs 277/91)
2) EVENTUALE PRESENZA DI ALTRE SORGENTI ACUSTICAMENTE RILEVANTI (impianti industriali, strade, ferrovie, aeroporti, ecc.)
3) PRESENZA DI RECETTORI SENSIBILI (scuole, ospedali, cliniche, abitazioni, ecc.)
4) DESCRIZIONE MORFOLOGICA di massima DEL SITO (tipo di terreno, presenza di ostacoli acustici, edifici circostanti, ecc.)
5) DESCRIZIONE di massima DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELL'EDIFICIO ED EVENTUALE INSONORIZZAZIONE DEI LOCALI
6) ART. 6 DPCM 1/3/91: ZONA D'APPARTENENZA (nell'attesa della zonizzazione acustica comunale)
7) Elenco della Strumentazione impiegata o catena di misura (certificata IEC 651 e 804 in classe 1);
N.B. la certificazione del fonometro e dei filtri a classe 1 è condizione necessaria ma non sufficiente al rispetto del DPCM 16/03/1998, allegato B, commi 8, 9 ,10 ed 11,
Le autorità competenti devono pertanto verificare od accertarsi che la catena di misura, di registrazione e di elaborazione sia in grado di:
a) acquisizioni in parallelo o su registratore digitale (costanti di tempo "slow" ed "impulse") con relativi grafici;
b) analisi spettrale con acquisizione su registratore digitale od in "TEMPO REALE" e grafici dei livelli minimi in ciascuna banda;
c) capacità di elaborazione per il RICONOSCIMENTO dell'evento impulsivo e delle componenti tonali.
NB.: Molte apparecchiature utilizzate, certificate di "classe 1" NON soddisfano il DPCM 16/03/1998, allegato B se non inserite in una catena di misura adeguata e le relative perizie vanno rigettate perché non conformi ai dispositivi di legge.
8) Copia estratti dei certificati SIT e data di certificazione (validità due anni)
9) Verifica di Calibrazione (prima e dopo i rilievi fonometrici)
10) RILEVAZIONI FONOMETRICHE IN ESTERNO (D.M. 16 marzo 1998 Allegato B comma 6)
11) EVENTUALI RILEVAZIONI FONOMETRICHE IN SITI DISTURBATI (es. AMBIENTI ABITATIVI) (D.M. 16 marzo 1998 Allegato B comma 5)
12) Rilevamento strumentale e riconoscimento dell'impulsività dell'evento evidenziato dai grafici temporali, (D.M. 16/3/98 Allegato B comma 8 e 9)
13) Riconoscimento di componenti tonali di rumore evidenziate dagli spettrogrammi dei valori minimi di ciascuna banda, (D.M. 16/3/98 Allegato B comma 10)
14) Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza, (D.M. 16/3/98 Allegato B comma 11)
15) FIRMA DEL TECNICO COMPETENTE ai sensi della legge 447/95 con NOMINATIVO leggibile e copia atto d'iscrizione se da altra regione.
16) CONCLUSIONI ED ATTESTAZIONE CHE LE SPECIFICHE SORGENTI SONORE RIENTRANO NEI LIMITI DI LEGGE
17) Firma del legale rappresentante della ditta o del gestore per l'assunzione di responsabilità delle dichiarazioni fatte.
18) N.B. PER LE NUOVE IMPRESE o DITTE IN FASE DI PROGETTO e NON OPERATIVE SI DEVE RICHIEDE UNA

RELAZIONE DI PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE PIAA:

(descrizione del metodo di PREVISIONE: A CALCOLO O CON MODELLO NUMERICO).

A LAVORI COMPLETATI la previsione deve essere verificata in sito con una perizia integrativa contenente le rilevazioni FONOMETRICHE DI VALUTAZIONE VIAA ai sensi di legge.


In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991.
Nota: la lettura congiunta dell'art. 8 (norme transitorie), che fa salvo l'art. 6 comma 1 del DPCM 1/3/91, e dell'art. 9, abrogazione dell'art. 1 comma 1 del DPCM 1/3/91, porta a dedurre che gli unici limiti validi, dal 1/1/98, siano quelli del DPCM 14/11/97.
Quindi il limite differenziale in vigore è solo quello del nuovo DPCM 14/11/97 ed è applicabile solo dove è stata fatta la zonizzazione (criterio di accettabilità secondo le disposizioni antinquinamento), ma il
Ministero dell'Ambiente, con Circolare n° 923/98 del 04/03/98, precisa:
per non applicare il criterio differenziale occorre accertarsi che siano verificate ENTRAMBE le condizioni di cui al punto a) e b) del comma 2, art. 4 del DPCM 14/11/97;
I LIMITI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE SI POSSONO APPLICARE ANCHE IN ASSENZA DI ZONIZZAZIONE, FACENDO RIFERIMENTO ALL'ART. 8 DEL DPCM 14/11/97;
Il differenziale dell'art. 4 del DPCM 14/11/97 deve essere applicato in sostituzione del criterio differenziale del DPCM 01/03/91.
(n.d.r.) Per non interferire con il riposo dei cittadini, non sarebbero comunque accettabili livelli di rumore ambientali interni superiori a:
diurno > 60 dB(A) notturno > 45 dB(A).
N.B.: Ai sensi del vigente D.M. 16/3/98, Allegato B comma 9, 10 e 11, NON SONO PIÙ AMMESSE VALUTAZIONI SOGGETTIVE (del DPCM 1/3/91)

Se la ditta utlizza o l'attività comporta l'uso di un impianto d'amplificazione elettroacustico si deve applicare, AD INTEGRAZIONE DI QUANTO SOPRA, il DPCM 16/4/99 N. 215: integra e precede la valutazione di Impatto Acustico Ambientale VIAA.
19) RELAZIONE AI SENSI DEL D.P.C.M. 16/4/99 N. 215
20) ELENCO DEI COMPONENTI L'IMPIANTO ELETTROACUSTICO
21) ELENCO E POSIZIONAMENTO DEI DIFFUSORI
22) Caratteristiche dell'impianto elettroacustico: IMPIANTO INIDONEO A SUPERARE I LIMITI CONSENTITI, ART. 4
Oppure: IMPIANTO POTENZIALMENTE IDONEO A SUPERARE I LIMITI CONSENTITI, ART. 5
23) INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ART. 6
24) PUNTI DI RILEVAZIONI FONOMETRICHE INTERNE
25) FIRMA DEL TECNICO COMPETENTE

26) -PLANIMETRIA LOCALI (1:100; 1:200 o comunque rappresentativa) con:
LOCALIZZAZIONE DELLE SPECIFICHE SORGENTI SONORE DISTURBANTI
PUNTI DI RILEVAZIONI FONOMETRICHE INTERNE (DPCM 16/4/99 N. 215 e D.Lgs 277/91)
FIRMA DEL TECNICO COMPETENTE

27) -INQUADRAMENTO URBANISTICO: PLANIMETRIA DEI LUOGHI (1:1000 o comunque rappresentativa) con:
EDIFICI CIRCOSTANTI
PUNTI DI RILEVAZIONI FONOMETRICHE ESTERNE
IDENTIFICAZIONE DI RECETTORI SENSIBILI
IDENTIFICAZIONE DI AREE VERDI
FIRMA DEL TECNICO COMPETENTE

- SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO (RUMORE):
AD INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE DI VIAA e per informazioni sulle sorgenti sonore interne all'impresa, si raccomanda la richiesta di una COPIA DELLA RELAZIONE sui livelli di esposizione al rumore, OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.Lgs 277/91 e 626/94.

-DECRETI APPLICATIVI PARTICOLARI:
LE RELAZIONI DI VIAA PER IL RUMORE AERONAUTICO, FERROVIARIO, NAVALE, SISTEMI D'ALLARME, REQUISITI ACUSTICI PASSIVI IN EDIFICI, ECC. DEVONO ATTENERSI ALLE INDICAZIONI ED ALLE PROCEDURE DEI RELATIVI DECRETI APPLICATIVI.

-RINNOVO o VOLTURA DI NULLA OSTA E LICENZE PER ATTIVITA' RUMOROSE:
la valutazione di invariabilità delle condizioni di rumore e di inquinamento acustico ("le caratteristiche acustiche del locale rimangono inalterate …") in caso di rinnovo di nulla osta o di licenza per ogni attività potenzialmente rumorosa NON può essere fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (AUTOCERTIFICAZIONE, abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), venendo a mancare i requisiti di "tecnico competente in acustica" del firmatario dichiarante, il quale non può oggettivamente affermare che l'assenza di modifiche impiantistiche o strutturali non abbia portato a variazioni di rumorosità (dovuti ad usura, guasti, manutenzione, regolazioni improprie di funzionamento delle sorgenti sonore, ecc.).

Licenze, titoli autorizzativi, volture, trasferimenti di attività, cambi di gestione o della persona giuridica, rinnovi autorizzativi per ogni attività, non possono avvenire od essere rilasciati senza la dichiarazione di un tecnico competente in acustica e la valutazione oggettiva effettuata ai sensi di legge; l'assenza della verifica del rispetto dei limiti di accettabilità dell'inquinamento acustico comporta un illecito amministrativo.



Nello spirito della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 1 comma 1, "La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.", se si desidera soddisfare le richieste di tranquillità della popolazione e combattere il diffondersi di una grave condizione generalizzata di "stress", è essenziale l'applicazione dell'art. 14 (Controlli), comma 2:
Per esercitare le funzioni amministrative relative al CONTROLLO SULL'OSSERVANZA della 447/95 il personale preposto, cioè i VIGILI URBANI o la POLIZIA MUNICIPALE, dovrebbero controllare "regolarmente"ed in ogni impresa la presenza del Nulla Osta di impatto acustico, con la presa visione della relazione tecnica del tecnico competente e la compilazione della documentazione ai sensi del D. Lgs. 277/91.
L'assenza di quanto sopra o la difformità del dichiarato, ai sensi della legge 447/95 e della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), DEVE, come atto d'ufficio, essere tempestivamente comunicata all'ARPA di zona ed alla magistratura.

 


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Updated on Tuesday, 23-Nov-2004 15:08:48 CET
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